FAQ • Crisi di impresa

Lo studio professionale può essere coinvolto sulle verifiche contabili e sulla rilevazione dei fatti di gestione?

Le modifiche apportate dal codice della crisi, nello specifico dall’art.14, richiedono interventi più frequenti da parte dell’organo di controllo. In tal senso tra gli obblighi del revisore, vi è sicuramente quello di effettuare le dovute verifiche sulla tenuta della contabilità e sulla rilevazione dei fatti di gestione. A questo proposito ci si chiede se in qualche modo uno studio professionale, presso cui è detenuta la contabilità, possa essere coinvolto nelle verifiche.

Il riferimento al coinvolgimento o meno, anche solo indiretto, dello studio professionale è sicuramente evidente a maggior ragione se l’impresa, sottoposta al controllo, ha deciso di esternalizzare la tenuta della contabilità. In tal senso, come già chiarito in altre circostanze, l’ISA 402 fornisce una serie di istruzioni sull’attività del revisore per “[..] un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di un fornitore di servizi”.

Volendo entrare nel merito della verifica contabile, il principio SA Italia 250B tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale, con specifico riferimento alle verifiche, nel corso dell’esercizio, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione. Alla luce di ciò, viene automatico pensare che, ritardi negli aggiornamenti della contabilità, piuttosto che disattenzioni nella rilevazione dei fatti di gestione, debbano essere in un certo senso giustificate ai soggetti terzi che svolgono la verifica. Così come potrebbe essere opportuno porre la giusta attenzione sulla conservazione della documentazione, sulla vidimazione dei libri contabili, ecc. Un discorso leggermente diverso potrebbe essere fatto, ad esempio, nel caso del libro delle decisioni dei soci, che dovrebbe essere custodito presso la sede della società a cura dell’amministratore.

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