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Mandato senza rappresentanza: come funziona?

La mia azienda agricola srl da tempo fornisce una piattaforma della GDO. Ora il buyer mi ha chiesto una DOC che, pur essendo presente nella mia zona, non ho nella mia produzione.
Potrei acquistare il prodotto da una azienda agricola con la quale spesso collaboro e rivenderla soddisfacendo  così le richieste del buyer ma non sono capiente nel calcolo della prevalenza in quanto già acquisto sul mercato prodotto e non vorrei perdere la prevalenza. Non mi interessa guadagnare ma solo servire il cliente e impedire che subentri un altro produttore di zona.

Se l’azienda dalla quale acquisterebbe il prodotto è una azienda con la quale spesso collaborate potrebbe essere interessante sviluppare un progetto di rete di imprese in cui la sua azienda riceva un mandato senza rappresentanza per la vendita del prodotto del socio della rete.

NOTA: Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4 -quinquies, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, cosi come modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Esso consiste in un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Le imprese appartenenti alla rete, sulla base di un programma comune, collaborano, si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitano in comune una o più attività rientranti nello specifico ambito della propria impresa.

In forza di tale struttura contrattuale la capofila della rete fatturerà il prodotto alla GDO e riceverà le rispettive fatture di prodotto dalla mandante.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 18 giugno 2013, n. 20, ha chiarito che nei contrati di rete privi di soggettività giuridica, qual è quello a cui ci si riferisce nel nostro caso, (privo di rappresentanza), i rapporti tra gli imprenditori che partecipanti al contratto di rete e organo comune possono essere ricondotti alla figura del mandato senza rappresentanza.

Al riguardo, si rammenta che il contratto mandato è un accordo con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (articolo 1704 cod. civ.); in particolare, nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che i terzi non hanno alcun rapporto diretto con il mandante. Ciò implica la conclusione di una transazione economica tra mandatario e un soggetto terzo, cui segue il ribaltamento in capo al mandante degli effetti dell’operazione; pertanto, nel caso di un mandato alla vendita di prodotti, il mandatario vende il prodotto del mandante presso soggetti terzi e successivamente trasferisce al mandante il ricavato della vendita. L’operazione realizzata tramite l’intervento del mandatario senza rappresentanza è unica e tale natura la si evince dal fatto che a fronte di due passaggi (c.d. passaggio interno tra mandante e mandatario e c.d. passaggio esterno tra mandatario e soggetto) si realizza un’unica prestazione di servizi, ossia quella a rilevanza esterna che intercorre tra mandante e soggetto terzo. Il passaggio interno tra mandante e mandatario, invece, consiste in un mero ribaltamento dal mandatario sul mandante degli effetti economici dell’operazione esterna (riaddebito del costo o accredito del ricavo).

Nella sostanza, dunque, le operazioni compiute dal mandatario senza rappresentanza nell’espletamento dei propri obblighi a contrarre con soggetti terzi per conto del mandante, sono per il mandatario neutrali dal punto di vista economico, posto che esso si limita a ribaltare sul soggetto per conto del quale ha agito il risultato economico delle operazioni concluse.

In sostanza eventuali esborsi o incassi effettuati dal mandatario nell’interesse del mandante non rilevano sul conto economico del mandatario in quanto si tratta di mere movimentazioni finanziarie.

Tale orientamento, peraltro, è stato ribadito con la risoluzione del 18 giungo 2009, n. 162, laddove l’Agenzia ha affermato che “gli esborsi sostenuti dalla società in qualità di mandatario (senza rappresentanza) non rappresentano dal punto di vista economico costi propri ma mere movimentazioni finanziarie; allo stesso modo i successivi rimborsi da parte del mandante non rappresentano ricavi“.

Pertanto i flussi di vendita realizzati dal mandatario sono esterni al calcolo della prevalenza prevista per l’assoggettamento dell’azienda al calcolo del reddito su base catastale.

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