FAQ • Fatturazione elettronica

Nel documento TD16 è obbligatorio inserire i dati inerenti il REA?

È obbligatorio compilare il blocco "IscrizioneREA" nel documento TD16 di una fattura elettronica?

L’art.2250 del Codice civile richiede alle società di indicare negli atti e nella corrispondenza l’ufficio del registro delle imprese presso il quale sono iscritte e il numero di iscrizione, e quindi è necessario che le società soggette al suddetto obbligo di registrazione, emettano fatture elettroniche e note di variazione compilando gli appositi campi del blocco <IscrizioneREA>.

Il documento riportante il codice TD16 (integrazione fattura reverse charge interno), è invece un documento emesso dal cessionario/committente al fine di integrare una precedente fattura o nota di variazione emessa dal cedente/prestatore, e infatti nel suddetto file deve essere richiamato il documento originale inserendo l’identificativo SDI oppure la data e il numero della fattura. Per tale motivo quindi, considerato che il TD16 non è una fattura, quanto piuttosto una mera “integrazione” eseguita dal cessionario/committente di una fattura precedentemente emessa, non vi è alcun obbligo di compilare il blocco <IscrizioneREA>.

Da aggiungere poi che ben poche aziende hanno in anagrafica le informazioni inerenti il REA dei fornitori, e quindi si tratterebbe di un inutile e oneroso adempimento che oltre a non portare alcun valore alle attività svolte dal sistema di interscambio, non inficia in alcun modo le azioni di controllo dei verificatori.

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