FAQ • Lavoro e HR

Può essere licenziato un lavoratore che svolge attività ricreative e di svago mentre è in malattia perché affetto da depressione?

Il dipendente depresso che svolge attività “ricreative” durante la malattia è passibile di licenziamento?

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, è illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore che, mentre è in malattia perché affetto da depressione, esce per svolgere attività ricreative e di svago. Nel dettaglio, la Corte ha affermato che lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante l’assenza per malattia costituisce illecito disciplinare e può essere ritenuto contrattualmente illegittimo per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà sia quando l’attività esterna (prestata o meno a titolo oneroso) sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, sia quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. In tal caso, è onere del dipendente dimostrare che i momenti ludici sono compatibili con la patologia e non pregiudicano la guarigione e che non sussistono elementi idonei a far presumere una fraudolenta simulazione della malattia (Cass. 13 aprile 2021, n. 9650).

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