FAQ • Crisi di impresa

Quali sono le soluzioni perseguibili da un revisore qualora una società dovesse deliberare una sua revoca?

Sebbene il Mef abbia definitivamente ribadito l’assenza di giusta causa nelle delibere di revoca dei revisori nominati anteriormente allo slittamento dei termini, molte sono le aziende che stanno comunque procedendo in tal senso. In che modo potrebbe tutelarsi il revisore qualora la società dovesse deliberare una sua revoca?

Premesso che il D.M 261/2012 all’art. 4 elenca tutte le ipotesi di revoca del revisore per giusta causa, tra cui la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti per legge, va detto che lo slittamento dei termini di cui all’art.51-bis del DL Rilancio costituisce una mera riammissione nei termini per le società non ancora adempienti e non una modificazione dell’obbligo vigente.

Ciò detto, anche qualora dovesse sussistere una delle cause di cui all’art.4, diversamente da quanto accade per i sindaci, soci o amministratori, ai revisori non è riconosciuto il diritto di procedere all’impugnazione delle delibere assembleari, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.2479-ter, per mancato rispetto della giusta causa prevista della legge.

Pertanto, si ritiene che, a fronte della revoca dell’incarico, il revisore leso, contestualmente all’invio alla Ragioneria Generale dello Stato delle proprie osservazioni contrarie alla decisione della società (entro 15 giorni dalla delibera), possa comunque procedere mediante richiesta di risarcimento ai danni della società, considerando appunto l’orientamento ribadito dal Ministero delle Finanze circa la non revocabilità dei revisori nominati prima del 19 luglio.

Al contrario risulterebbero giuridicamente ineccepibili eventuali risoluzioni consensuali o dimissioni da parte del revisore incaricato.

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