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Gli investimenti nelle imprese vitivinicole:
chi può essere agevolato e come fare

Nel nostro precedente articolo abbiamo esaminato le tipologie di investimenti materiali e immateriali che godono del credito di imposta previsto nel Piano di Transizione 4.0. Vediamo ora le modalità di richieste e di fruizione di tale agevolazione.

 

Chi può fare domande di agevolazione?

L’agevolazione è prevista per tutte le imprese sul territorio nazionale, di qualunque settore e dimensione, indipendentemente dalla modalità di calcolo del reddito fiscale e dai regimi contabili. Anche le imprese straniere che abbiano in Italia una stabile organizzazione sono comprese nei soggetti agevolabili. Solo per i professionisti (che notoriamente non sono considerati imprese) ci sono delle limitazioni che prevedono il solo credito di imposta del 6% per i beni diversi da quelli dell’allegato A e B.

La normativa esclude poi le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Anche essere state destinatarie di sanzioni interdittive ex L 231 esclude le imprese dalla agevolazione.

Ci sono altre due condizioni per la corretta fruibilità del credito di imposta:

1. I luoghi di lavoro devono rispettare le normative sulla sicurezza

2. l’impresa deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

 

Le attività di investimento in corso dal 2019

Molte imprese hanno iniziato gli investimenti nel corso del 2019 e pertanto si chiedono se tali spese maturano il credito di imposta. La normativa prevede che se il contratto è stato fatto nel 2019 e su tale contratto sono stati pagati acconti superiori al 20% del costo di acquisizione l’agevolazione non è possibile. E’ quindi importante verificare bene la contrattualistica, le clausole in essa contenute e le descrizioni sui pagamenti effettuati per non incorrere in successive sanzioni. E’ chiaro che gli investimenti a cavallo d’anno che non possono essere ascritti al 2020 lo potranno essere per il 2019 con la differenza che si farà riferimento alle norme del 2019 e pertanto le imprese agricole non saranno interessate.

 

Data di realizzazione degli investimenti

Fatta la precisazione precedente il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Fruibilità dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni. Se l’interconnesione avverrà nel periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione, l’investimento potrà intanto godere del credito del 6%.

 

Cosa fare

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute anche ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.



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