La fiscalità nei gruppi aziendali nel settore del vino.
Quali sono i temi fondamentali per una corretta gestione fiscale nelle aziende vitivinicole? Come ottimizzare l’impatto fiscale? Ne parliamo in questo articolo
Gli imprenditori del vino non si possono permettere, in un contesto di mercato nazionale e mondiale messo in crisi dalla pandemia, di non ottimizzare ogni loro gestione aziendale. Non solo per ridurre i costi (cosa spesso non possibile) ma anche per ridurre i rischi a cui l’azienda potrebbe andare incontro laddove avesse una gestione “non compliance” con i principali sistemi legislativi vigenti, quelli fiscali in primis.
La configurazione che più frequentemente si può incontrare nelle imprese del settore è quella di un soggetto economico unitario che agisce nel mercato con una molteplicità di soggetti giuridici:
- una o più azienda agricole di produzione di uva facenti capo a diversi soci legati tra loro con vincoli spesso di carattere familiare
- una azienda di trasformazione e vinificazione che può essere di natura agricola o, per l’impossibilità di rimanere all’interno dei vincoli imposti dal concetto di “prevalenza”, di natura industriale-commerciale
- una società puramente commerciale, in Italia o più frequentemente in paesi esteri particolarmente presidiati.
La bottiglia di vino venduta negli USA, considerando l’intero percorso dal vigneto allo scaffale, potrebbe passare di mano molte volte: una prima volta come uva dall’azienda agricola alla cantina, poi come vino sfuso verso l’imbottigliamento in azienda commerciale, poi come bottiglia verso il distributore estero. Ci sono poi molte varianti: l’azienda agricola che fa vinificare l’uva dalla cantina commerciale “collegata” per avere una linea di prodotti propri imbottigliati che poi immette nel mercato attraverso il proprio agriturismo o attraverso la stessa rete vendita della cantina commerciale… Potremo ulteriormente descrivere intrecci e ardite articolazioni organizzative.
Come essere sicuri che tutti questi passaggi siano fatti correttamente?
Come definire i prezzi di trasferimento tra un soggetto e l’altro nei frequenti casi di imprese soggette a tassazione ordinaria (reddito imponibile= ricavi – costi) e imprese soggette a tassazione catastale?
La casistica che stiamo analizzando individua più aziende che di fatto realizzano il loro scopo attraverso la partecipazione ad un sistema complesso pluriaziendale che però non elimina la singola soggettività fiscale delle imprese partecipanti.
Un caposaldo di tutta la produzione legislativa fiscale è il concetto di “inerenza”. La definisce l’articolo 109 c. 5 del TUIR che recita che i costi sono deducibili dal reddito “… se e nella misura in cui si riferiscono ad attività di beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito …”. Quindi il loro sostenimento deve essere necessario al fine della produzione dei ricavi. La giurisprudenza (Cassazione 24/2/2006 e 13/9/2010) ha affermato che la prova dell’inerenza spetta al contribuente il quale è tenuto a dimostrare che i costi da lui imputati a conto economico sono necessari per la produzione dei ricavi aziendali.
Per una dimostrazione adeguata il contribuente dovrà produrre documenti che non solo provino la loro inerenza come costi con esplicita indicazione delle attività a cui si riferiscono ma anche che l’ammontare di tali costi sia proporzionato ai ricavi ad essi collegati.
Quali sono i mezzi a diposizione del contribuente per dare questa prova oltre alle scritture contabili? Sono necessari contratti, ordini di acquisto, ddt di consegna, prospetti di costo tali da dimostrare adeguate marginalità nei diversi passaggi della filiera, valutazioni sulle modalità di calcolo dei valori normali e dei valori di mercato dei beni ceduti.
Alcuni suggerimenti operativi per impostare al meglio una soluzione al problema.
- Se esiste una strategia ed un collegamento unitario “di fatto” tra imprese indipendenti ed autonome tra loro è meglio rappresentare questa complessità di rapporti all’interno di un quadro giuridico chiaro e certo: il contratto di rete. Tale contratto espliciterà e documenterà adeguatamente i motivi che hanno portato un’impresa a realizzare determinate operazioni con le altre imprese della rete collegandole agli scopi perseguiti singolarmente e unitariamente.
- Fare una mappatura dei processi condivisi, degli scambi commerciali e dei loro relativi contratti: personale dipendente, contratti di comodato di bene e immobili, contratti di affitto di terreni e/o immobili, prestazioni di servizi, acquisti beni e servizi infragruppo.
- Verificare i criteri utilizzati per la definizione dei prezzi di scambio tra le imprese del gruppo
- Definire delle linee guida per la fiscalità delle operazioni tra le imprese del gruppo
- Coordinare gli adempimenti e i processi di natura fiscale con le altre normative di riferimento legate alla gestione dei registri di cantina
- Modificare e/o integrare la contrattualistica infragruppo per essere “compliance”
Si tratta di un lavoro importante e complesso che però permetterà di dare prova adeguata dei complessi e articolati rapporti tra le imprese del gruppo. Certamente un’occasione per “ripensare” il proprio modello di business e intraprendere strade di cambiamento che questi tempi di pandemia chiedono a tutte le imprese.