Lavoro e HR

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Illegittima la somministrazione di lavoro “prolungata”

L’abuso dei contratti cosiddetti atipici viene spesso sanzionato con la trasformazione in un ordinario rapporto a tempo indeterminato; ove si tratti di un contratto di somministrazione (come avvenuto nel caso deciso dal Tribunale di Milano il 19 dicembre 2025), il lavoratore diventa dipendente dell’utilizzatore.

Gli articoli da 30 a 40 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano il rapporto di lavoro reso mediante il contratto di somministrazione, ponendo specifici limiti e stabilendo che, in taluni casi, la sanzione a carico dell’utilizzatore è la “presa in carico diretta” del dipendente.

Nel caso di specie, una dipendente aveva lavorato presso lo stesso utilizzatore, prima con un contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione (poi prorogato), e in seguito con un altro contratto di somministrazione a tempo indeterminato (cd. staff leasing), per un totale di oltre 4 anni, essendo stata sempre addetta allo svolgimento delle medesime mansioni. A seguito del licenziamento intimatole, chiedeva quindi al giudice che fosse dichiarata la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con l’azienda utilizzatrice.

Nell’accogliere il ricorso della signora, il Tribunale ha evidenziato che – nei casi come quello in esame – è compito del giudice di merito condurre un accertamento che non si limiti alla verifica del rispetto dei presupposti di legge in relazione alla durata complessiva della somministrazione di manodopera, dovendosi invece verificare che, pur attraverso uno strumento lecito, non vengano eluse le disposizioni della direttiva 2008/104. In pratica, quindi, ove il lavoratore sia destinato, con missioni successive, presso la stessa impresa utilizzatrice per un tempo maggiore di quello ragionevolmente qualificabile come temporaneo, in assenza di una spiegazione obiettiva delle ragioni, la somministrazione deve essere considerata illegittima.

Come da previsione di legge, l’utilizzatore (divenuto datore) è stato anche condannato a pagare un’indennità risarcitoria (la cui misura è prevista in un importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità), pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

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