Lavoro e HR

Libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale 2023

Le norme contenute nell’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - convertito in legge, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – disciplinano due particolari contratti di lavoro “atipici”, che consentono agli utilizzatori (di diverse tipologie) di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a determinati importi, stabiliti dalla norma, che non possono essere superati. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha profondamente modificato la disciplina previgente: di seguito, quindi, l’insieme delle disposizioni applicabili per quanto concerne il Contratto di Prestazione Occasionale (noto anche come CPO o PrestO) e il Libretto Famiglia, in vigore dal 1° gennaio 2023, ciò alla luce delle indicazioni fornite dall’Inps: circolare 19 gennaio 2023, n. 6; messaggio 27 gennaio 2023, n. 410. Da ultimo, ulteriori modifiche sono state introdotte dall’articolo 37 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, con decorrenza a partire dal 5 maggio 2023, e dalla relativa legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 (al riguardo si veda anche la circolare Inps 3 agosto 2023, n. 75).

Nozione e limiti di reddito

Come dispone l’articolo 54-bis, co. 1, entro i limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, a prescindere dal fatto che si tratti di Contratto di Prestazione Occasionale o di Libretto di Famiglia, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (tale limite è stato raddoppiato dalla legge di bilancio 2023: sino al 31 dicembre 2022, infatti, esso era pari a soli 5.000 euro); infine, tali limiti di importo, a partire dal 5 maggio 2023, sono stati elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Come eccezione, la lettera c-bis), dispone che, per ciascun prestatore, per le attività rese a favore delle società sportive da parte dei cd. steward, possono essere erogati compensi di importo totale non superiore a 5.000 euro (ossia il doppio dei 2.500 euro che sono la regola tra le medesime parti).

Il co. 8 stabilisce che sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del co. 1, lettera b (ossia del limite totale di compensi erogabili, in un anno civile, da parte dell’utilizzatore), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori, all’atto della loro registrazione nella piattaforma informatica Inps, autocertifichino la relativa condizione:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito: in tal caso l’Inps sottrae dai contributi figurativi relativi alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali in esame.

QUESTI I LIMITI DI REDDITO DAL 1° GENNAIO 2023

Quanto può ricavare ogni prestatore da tutti gli utilizzatori per i quali lavora 5.000 euro
Quanto può erogare ogni utilizzatore al medesimo prestatore 2.500 euro
Quanto può erogare ogni società sportiva al medesimo steward 5.000 euro
Quanto può erogare ogni utilizzatore a tutti i prestatori di cui si avvale (eccetto le società sportive, per le quali il “tetto” non si applica).
Tali limiti di importo, a partire dal 5 maggio 2023, sono stati elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori: congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento *
10.000 euro
Quanto può erogare ogni utilizzatore a tutti i prestatori “speciali” di cui al co. 8 13.333 euro

*Come precisato dall’Inps (cfr. circolare 3 agosto 2023, n.75), gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che abbiano alle loro dipendenze fino a 25 lavoratori a tempo indeterminato, sono solo le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 indicati di seguito:

  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Il settore di attività deve risultare dal Registro delle imprese. Il codice 93.21.01 deriva, dopo l’aggiornamento Istat del 2022, dal codice 93.21.00 “Parchi di divertimento e parchi tematici”; gli utilizzatori di tale settore devono aggiornare il codice attività presso il Registro imprese.

Registrazione sulla piattaforma Inps

Per accedere alle prestazioni rese dai lavoratori con il Contratto di Prestazione Occasionale e il Libretto di Famiglia, utilizzatori e prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (per esempio: un consulente del lavoro), all’interno della cd. “piattaforma informatica Inps“, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Ulteriori modalità di alimentazione del portafoglio elettronico sono state disciplinate dall’Inps con il messaggio 6 dicembre 2023, n. 4380. In particolare, il versamento può avvenire anche dal Portale dei Pagamenti del sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE/CNS). L’utilizzatore, dopo avere inserito l’importo da versare, può generare il bollettino e scegliere una delle due modalità di pagamento “pagoPA” disponibili: Pagamento online “pagoPA” e Avviso di Pagamento “pagoPA” (modalità di pagamento disponibile dal mese di dicembre 2023). Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. (co. 9).

Nuove attività ammesse nel Contratto di Prestazione Occasionale

Come dispone il co. 1-bis (inserito ex novo dalla legge di bilancio 2023, con decorrenza a partire dal 1° gennaio), le disposizioni del co. 1 sul Contratto di Prestazione Occasionale si applicano, entro i limiti stabiliti dall’articolo 54-bis, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Diritti del prestatore

Come dispongono i co. 2 e 3, il prestatore ha diritto a quanto segue:

  • assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali ex DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
  • riposo giornaliero, pause e riposi settimanali ex articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Inoltre, ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, co. 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: ivi si stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al medesimo decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano solo le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusi insegnamento privato supplementare e assistenza domiciliare a bambini, anziani, malati e disabili.

Divieto generale: ex co.co.co. e dipendenti

Il co. 5 – tanto per il Contratto di Prestazione Occasionale quanto per il Libretto Famiglia – dispone che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di:

  • lavoro subordinato; o
  • collaborazione coordinata e continuativa.

Secondo quanto è stato precisato da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – al riguardo, si veda la circolare 9 agosto 2017, n. 5 – la violazione di uno di tali divieti integra un difetto “genetico” afferente alla costituzione del rapporto e comporta quindi, in applicazione dei principi civilistici, la sua conversione ex tunc nella tipologia ordinaria (art. 1, D.Lgs. n. 81/2015) del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso.

Tali divieti, stante la formulazione normativa, non trovano comunque applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.

Libretto Famiglia: utilizzatori e lavoratori

In base al combinato disposto dei co. 6, lettera a), e 10, e al netto delle società sportive (che costituiscono un caso a sé, oggetto di separata trattazione), possono utilizzare il Libretto Famiglia (acquistandolo sulla piattaforma informatica Inps o presso gli uffici postali e le rivendite di generi di monopolio) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a loro favore da uno o più prestatori nell’ambito di:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Libretto Famiglia: importi netti e lordi

Il co. 11 precisa che ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a 1 ora. Per ogni titolo di pagamento erogato, sono interamente a carico dell’utilizzatore:

  • la contribuzione alla Gestione separata ex art. 2, co. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (1,65 euro);
  • il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (0,25 euro);
  • il finanziamento degli oneri gestionali da parte dell’Inps (0,10 euro).

Quindi, in pratica, per ogni ora di prestazione – salvo che non sia stato convenuto un compenso di importo più elevato (cosa sempre possibile, in base all’accordo tra le parti) – l’utilizzatore sostiene un “costo” totale pari a 10,00 euro, dei quali 8,00 euro netti finiscono in tasca al prestatore del quale egli si è avvalso.

Va ricordato che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Infine, per rendere possibile il pagamento si applica il co. 12, ai sensi del quale – attraverso l’apposita piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps – l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica mediante SMS o e-mail.

Contratto di Prestazione Occasionale: nozione

Come prevede il co. 13, il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai co. 6, lettera b – ossia gli altri utilizzatori, non privati cittadini, e quindi: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata – e 7 (pubblica amministrazione), acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al co. 1 (si veda la tabella pubblicata sopra), alle condizioni e con le modalità di cui ai co. 14 e seguenti.

Contratto di Prestazione Occasionale: divieti

Il co. 14, come “pesantemente” modificato, con effetto a partire dal 1° gennaio 2023 dalla legge n. 197/2022, dispone che è tassativamente vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale nelle ipotesi indicate nella tabella che segue.

QUANDO IL RICORSO AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE È VIETATO

a) utilizzatori che hanno più di 10 dipendenti a tempo indeterminato, eccetto gli utilizzatori che operano nei settori: congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento e che hanno fino a 25 dipendenti a tempo indeterminato Fino al 31 dicembre 2022, la soglia era fissata a 5 dipendenti. Per le modalità di computo dell’organico, cfr. Inps, circolare 5 luglio 2017, n. 107; Inps, messaggio 12 luglio 2017, n. 2887; INL, circolare 9 agosto 2017, n. 5. Dal 1° gennaio, il limite “generale” dei 10 dipendenti a tempo indeterminato riguarda tutti gli utilizzatori, incluse aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore del turismo, per le quali erano previste alcune deroghe. Da ultimo, fanno eccezione alla regola dei 10 dipendenti gli utilizzatori che operano nei settori: congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento e che hanno fino a 25 dipendenti a tempo indeterminato.
b) imprese del settore agricolo Fino al 31 dicembre 2022, era prevista un’eccezione nel caso delle attività lavorative rese dai soggetti di cui al co. 8 (pensionati, studenti, ecc.) purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
c) imprese edili e affini, di escavazione/lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere La norma che riguarda tali particolari imprese non è stata modificata: ne consegue che tale divieto permane inalterato anche a partire dal 1° gennaio 2023.
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi La norma non è stata modificata e tale divieto permane inalterato anche dal 1° gennaio 2023.

Contratto di Prestazione Occasionale: aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo

Come anticipato nella tabella relativa ai divieti, fino al 31 dicembre 2022, per le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore del turismo, era previsto un limite di 8 (e non solo 5) dipendenti a tempo indeterminato nel caso si fosse utilizzati i soggetti di cui al co. 8, e quindi: pensionati di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni, se iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado o all’università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Dal 1° gennaio 2023, il limite di 10 dipendenti a tempo indeterminato (eccetto gli utilizzatori che operano nei settori: congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento e che hanno fino a 25 dipendenti a tempo indeterminato) si applica anche alle imprese qui in esame, a prescindere dal “tipo” di lavoratore impiegato.

Per quanto concerne l’individuazione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del settore turismo, come precisato dall’Inps (circolare 17 ottobre 2018, n. 103, par. 3) sono tali gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Infine, come ulteriormente precisato dall’Inps (circolare 23 gennaio 2023, n. 6) – premesso che è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi – rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali (almeno 1 ora prima del suo inizio), utilizzando un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da 1 a 10 giorni consecutivi, nonché della sua durata complessiva.

Contratto di Prestazione Occasionale: imprese del settore agricolo

Dal 1° gennaio 2023, per tali imprese il divieto è assoluto (e, quindi, senza alcuna eccezione), anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 1, co. 344-354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con i quali sono state disciplinate – peraltro, solo per gli anni 2023 e 2024 – le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Fino al 31 dicembre 2022, invece, il divieto non riguardava le imprese agricole in relazione alle attività lavorative rese dai soggetti di cui al co. 8 (pensionati, studenti ecc.) purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Quindi, come precisato dall’Inps (circolare 23 gennaio 2023, n. 6, par. 5), per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dell’articolo 1, co. da 344 a 354, della legge n. 197/2022, previo inoltro al competente Centro per l’impiego, prima che la prestazione inizi, della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; a tale riguardo si vedano le prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la Nota 20 gennaio 2023 n. 462).

Contratto di Prestazione Occasionale: pubbliche amministrazioni

Ai sensi del co. 7, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al co. 14, lettera a (e, quindi, a prescindere dal numero dei dipendenti a tempo indeterminato, non applicandosi loro il “tetto” ordinario delle 10 unità), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al co. 20 (pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile), esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali per:

  • progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  • svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  • organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Libretto Famiglia: società sportive per gli steward

In tale particolare ambito, disciplinato dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, poi sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019, valgono talune eccezioni rispetto alla disciplina generale nel caso si tratti dell’attività resa da parte dei cd. steward a favore di una società sportiva. In particolare, va tenuto conto di quanto segue:

  • per ciascun prestatore, per le attività rese a favore delle società sportive da parte dei cd. steward, possono essere erogati compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro, ossia il doppio dei 2.500 euro che sono la regola tra le medesime parti (co. 1, lettera c-bis);
  • non si applica il limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori che, di norma, è pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023 (Inps, circolare 14 agosto 2018, n. 95; Inps, circolare 23 gennaio 2023, n. 6);
  • non opera neppure il limite di 10 dipendenti a tempo indeterminato, oltre il quale l’utilizzatore non può avvalersi del contratto di prestazione occasionale.

Avendo la FIGC confermato l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile dalla stagione sportiva 2022/2023, per il Campionato di Serie A, le società già censite possono utilizzare il servizio “Portale prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia” per comunicare le prestazioni lavorative rese dagli steward per le attività previste dal D.M. 13 agosto 2019. Le società non ancora censite, ai fini dell’uso del Libretto Famiglia per le specifiche attività degli steward, dovranno seguire le indicazioni riportate nella circ. n. 95/2018 e nel msg. n. 3193/2018. L’indirizzo PEC a cui inviare la richiesta di accreditamento è dc.entrate@postacert.inps.gov.it (Inps, messaggio 21 marzo 2023 n. 1104).

Contratto di Prestazione Occasionale: versamenti, compenso e costi

Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore versa (anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore), attraverso la piattaforma informatica Inps, con le modalità di cui al co. 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni (al riguardo, si veda anche quanto precisato dall’Inps con il messaggio 6 dicembre 2023, n. 4380, a mente del quale il versamento può avvenire anche dal Portale dei Pagamenti del sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE/CNS).

Dal punto di vista “pratico” – detto che la misura minima oraria del compenso a favore del prestatore è pari a 9 euro (salvi diversi accordi a lui più favorevoli) – sull’utilizzatore sono posti (integralmente a suo carico), i seguenti costi:

  • contribuzione alla Gestione separata ex art. 2, co. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso;
  • premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ex DPR 30 giugno 1965, n. 1124), nella misura del 3,5% del compenso;
  • l’1% di tutto quanto sopra, per finanziare gli oneri gestionali dell’Inps (co. 15 e 16).

Contratto di Prestazione Occasionale: comunicazione anticipata

L’utilizzatore “professionale” è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima che la prestazione abbia inizio – attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps – una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Attenzione anche al nuovo adempimento che è stato introdotto (con decorrenza 13 agosto 2022) dall’articolo 5, co. 1, del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (cd. decreto trasparenza), a mente del quale copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, o è consegnata in forma cartacea prima dell’inizio della prestazione (co. 17).

Contratto di Prestazione Occasionale: revoca della comunicazione anticipata

Ai sensi del co. 18, nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare – sempre mediante la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps – la revoca della dichiarazione trasmessa all’Inps entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

Si presti attenzione al fatto che, In mancanza della citata revoca, l’Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine previsti.

Pagamento del compenso: Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto di Famiglia

Dopo che la prestazione è stata resa, per le ore e/o i giorni resi nell’ambito sia del Libretto Famiglia che del Contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’Inps provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al co. 6, lettera a (persone fisiche), e al co. 6, lettera b (altri utilizzatori, professionisti e imprese), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo con una delle seguenti modalità:

  • accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore;
  • in mancanza della registrazione del conto corrente bancario: bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste italiane Spa: gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato – ora pari a 3,84 euro (Inps, messaggio 27 gennaio 2023, n. 410) – sono a integralmente carico del prestatore;
  • infine, a richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che con le modalità indicate sopra, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale e presso le rivendite di generi di monopolio a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo: anche in tal caso, gli oneri del pagamento del compenso sono a carico del prestatore. 

Attraverso la piattaforma informatica, l’Inps provvede altresì ad accreditare i contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e a trasferire all’Inail, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i premi per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 

Sanzioni

Da ultimo, il co. 20 riporta il quadro sanzionatorio. Ebbene:

  • in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al co. 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile: il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del co. 17 o di uno dei divieti di cui al co. 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124;
  • in caso di violazione dell’obbligo informativo di cui al secondo periodo del co. 17, si applica la sanzione ex art. 19, co. 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nella tabella che segue è riportato il quadro sanzionatorio, caso per caso.

Violazione Sanzione
Utilizzatore che, a un singolo lavoratore, eroga più di 2.500 euro in un anno civile Trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
Utilizzatore che fa lavorare più di 280 ore, in un anno civile, lo stesso prestatore Trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
Violazione dell’obbligo di comunicazione anticipata, con tutti i dati previsti Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera
Violazione dei divieti previsti (10 dipendenti a TI, imprese agricole, imprese edili, ecc.) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera
Omessa invio o consegna di copia della comunicazione anticipata al lavoratore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500

Contratto di Prestazione Occasionale nelle Associazioni e Società sportive dilettantistiche

Ove ne ricorrano tutti i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente (art. 25, co. 3-bis, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36).

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