Notifica via PEC priva dell’atto da notificare: nullità o inesistenza?
Con la recentissima pronuncia 17969 del 1° luglio 2024, la Suprema Corte di Cassazione - sezione lavoro, è intervenuta in materia di validità della notificazione a mezzo PEC, dettando un importante principio di diritto in tema di rapporto fra nullità e inesistenza della notificazione. Approfondiamo in questo articolo la decisione della Cassazione.
Nel caso di specie, a seguito di ricorso in appello in materia di lavoro, la Corte aveva provveduto alla fissazione – con decreto – dell’udienza. Il ricorrente aveva di conseguenza notificato ricorso e decreto via PEC errando – però – nell’allegazione dei documenti al messaggio di posta elettronica; in particolare, invece di allegare il proprio ricorso, il Difensore aveva invece inserito la sentenza di primo grado. La notificazione, quindi, pur essendo giunta correttamente a tutti i destinatari, risultava completamente priva del ricorso introduttivo del ricorrente.
In altri casi la Suprema Corte si era orientata verso l’inesistenza della notificazione per mancanza dell’atto introduttivo del giudizio, questo – come si può chiaramente comprendere – per la palese violazione del diritto di difesa di parte resistente che, in mancanza del ricorso, non avrebbe potuto difendersi nel merito.
La notificazione via PEC in corso di giudizio, però – com’è noto –, deve essere effettuata, ex art. 3bis L. 53/1994, con l’inserimento dei dati del procedimento all’interno della relata di notificazione.
Nel caso che ci occupa, quindi, parte resistente aveva successivamente fatto accesso al fascicolo del giudizio e aveva preso visione del ricorso introduttivo.
Nella propria comparsa di costituzione, poi, la resistente aveva sì eccepito l’inesistenza della notificazione, ma aveva provveduto a difendersi anche nel merito; da qui la decisione della Corte di Cassazione di qualificare il vizio della notificazione come nullità sanabile e non come inesistenza.
Da un lato, quindi, la Suprema Corte ha chiarito come “il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell’ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto.” e dall’altro ha stabilito come nei procedimenti introdotti con ricorso (come nel caso di specie) “la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un’ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell’impugnazione.”