Processo civile telematico

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Processo Civile Telematico e modalità di dichiarazione di morte della parte in giudizio

Il deposito telematico del certificato di decesso della parte costituita nel fascicolo informatico non determina l'interruzione del processo, a meno che il deposito non sia comunicato alle altre parti. Questo è quanto emerso dalla pronuncia della Corte d’Appello di Catania del 4 marzo 2025, n. 307. Vediamo nel dettaglio le ragioni di queste indicazioni.

Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del Processo Civile Telematico, le parti hanno visto concretizzarsi la possibilità di deposito in ogni stato e grado del giudizio, ciò indipendentemente dalla circostanza che sia stato eventualmente concesso (dal Giudice o dalla legge) un termine per la trasmissione di atti o documenti.

Questo elemento, che è stato spesso oggetto di analisi da parte della giurisprudenza, è tornato in auge a seguito della pronuncia della Corte d’Appello di Catania del 4 marzo 2025, n. 307.

Nel caso di specie, la Corte è stata chiamata ad occuparsi di una vicenda peculiare nella quale il difensore di parte attrice aveva depositato all’interno del fascicolo telematico il certificato di morte della propria assistita.

La parte convenuta aveva poi correttamente riassunto la procedura, ma nel termine di tre mesi dalla data di udienza cartolare (successiva al suddetto deposito telematico) in cui la parte attrice aveva ufficialmente dichiarato l’avvenuto decesso.

La Corte si è quindi interrogata se il deposito telematico fuori udienza fosse idoneo o meno a produrre gli effetti di cui all’art. 300 c.p.c.

Si ricorda che l’articolo in questione prescrive che “Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente [ossia la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio N.D.R.] si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.”

Quindi la Corte d’Appello di Catania, interpretando – condivisibilmente – in modo letterale il disposto dell’art. 300 c.p.c., ha ritenuto che per prodursi l’effetto interruttivo del processo, la controparte dovesse essere messa al corrente dell’avvenuto decesso con notificazione (eventualmente anche a mezzo PEC) o con dichiarazione in udienza, circostanza – quest’ultima – effettivamente realizzatasi.

Nessun valore, quindi, poteva essere attributo all’irrituale deposito telematico del certificato di morte dell’attrice, avvenuto fuori dall’udienza e anche al di fuori di termini per memorie o per depositi documentali.

Link iscrizione multi rubrica