Proroga del contratto a termine solo senza variazioni nelle altre clausole del rapporto
Requisiti rigidi per la proroga del contratto a tempo determinato, con la quale è possibile solo “spostare più in là” il termine di scadenza del rapporto. La Cassazione (ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26153) ha infatti recentemente confermato l’orientamento restrittivo già indicato dal Ministero del Lavoro nel 2018.
L’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto concerne le proroghe del contratto a termine dispone che:
- esso può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, in seguito, solo se vi sono le condizioni di cui all’art. 19, co. 1: in caso di violazione, si trasforma in contratto a tempo indeterminato;
- i contratti per attività stagionali possono essere prorogati anche senza indicare una causale;
- la proroga richiede sempre il consenso del lavoratore ed è ammessa per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti: se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Ma la proroga riguarda solo la nuova data di scadenza del rapporto tra le parti o può modificare anche altri elementi? La risposta è negativa: lo dicono sia il Ministero del Lavoro che la Cassazione.
In particolare, il Ministero (cfr. circ. n. 17/2018, richiamata dalla circ. n. 9/2023) aveva affermato che “la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto”.
La Corte di Cassazione, confermando tale orientamento – che è stato espressamente richiamato nell’ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26153 – ha affermato che “… con la proroga, viene prolungata l’efficacia di un contratto in essere, proseguendone l’esecuzione oltre la scadenza originariamente prevista e mantenendone sostanzialmente intatta l’identità …”. Il che ha portato alla conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine, perché nella proroga non era stata semplicemente prolungata senza soluzione di continuità la durata del rapporto precedente ma erano state rinegoziate le condizioni e i termini del rapporto, trasformato da tempo parziale a tempo pieno, con variazione delle mansioni e con modifica della composizione della retribuzione.
Quindi, attenzione a non “modificare” le altre clausole del rapporto quando si effettua la proroga.