Processo civile telematico

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Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: il nuovo art. 492bis

Tra le numerose modifiche al codice di procedura civile, la Riforma Cartabia introduce importanti novità anche in merito agli strumenti digitali a disposizione dei difensori per la ricerca dei beni da pignorare. Approfondiamo in questo articolo le novità presenti nel nuovo art. 492bis.

Il D.Lgs. n. 149/2022, la così detta “riforma Cartabia”, ha introdotto profonde modifiche al codice di procedure civile e questo, di fatto, non solo in relazione allo svolgimento dei procedimenti giudiziari, ma anche in merito a strumenti digitali specifici che – oramai – buona parte dei difensori si sono abituati a utilizzare.

Un importante punto di riforma è rappresentato dalla nuova formulazione dell’art. 492bis c.p.c. e dalla conseguente revisione dell’art 155quinquies disp. att. c.p.c.; ci stiamo quindi occupando della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Tale istituto, già presente nella precedente formulazione del codice, prevedeva originariamente il deposito telematico di un’istanza rivolta al Presidente del Tribunale competente per territorio, al fine di ricercare – tramite l’accesso a specifiche banche dati – beni da pignorare.

Il nuovo testo del primo comma dell’art. 492bis, il quale recita: “Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.”, sposta la competenza dal Tribunale all’UNEP per detta ricerca, con la diretta conseguenza – non essendo ancora stato attivato il deposito telematico presso gli Ufficiali Giudiziari – di permettere la presentazione anche cartacea di detta istanza.

Altra importante novità è poi contenuta all’interno dell’art. 155quinquies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, che prevede oggi, nel caso in cui l’UNEP non abbia la possibilità di accedere alle banche dati (casistica standard) e rilasci quindi specifica dichiarazione, la sospensione dei termini di validità del precetto, così da consentire – come di prassi effettivamente accade – al difensore di recarsi direttamente presso gli enti tenutari dei dati senza che questo comporti la scadenza della validità del precetto.

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