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SInCRO anziché i registri Iva vendite ed acquisti ?

In tema di digitalizzazione dei documenti fiscali, un intervento normativo in grado di coniugare semplificazione per i contribuenti ed efficienza nei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe essere quello di consentire alle imprese di impiegare il file SInCRO in sostituzione dei registri iva. Ma potrebbe essere una soluzione praticabile? E come potrebbe funzionare?
 
 
I registri Iva vendite ed acquisto sono disciplinati dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, ed in particolare:
 

  • Art.23 Registrazione delle fatture

”Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 17, del cedente o del prestatore (…)”.
 

  • Art.25 Registrazione degli acquisti

“Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonchè l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota. (…)”
 
Il DMEF 17 giugno 2014, congiuntamente alle nuove regole tecniche sui sistemi di conservazione di cui al DPCM 3 dicembre 2013, prevedono che la conservazione digitale dei documenti fiscali si concluda con l’apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al file SInCRO, prodotto in formato XML secondo lo standard UNI 11386:2010 Standard SInCRO-Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali.
Va subito rilevato che il suddetto file SInCRO è certamente un documento informatico rilevante ai fini fiscali e civili del tutto assimilabile alle scritture contabili che l’azienda deve regolarmente tenere e conservare secondo le disposizioni di cui all’art.22 del DPR 600/73 e dall’art. 2220 del Codice Civile, dato che non vi può essere conservazione digitale senza il suddetto file.
Con riferimento alla conservazione digitale delle fatture di vendita oppure di acquisto, il suddetto file SInCRO, oltre a riportare una serie di dati ed informazioni obbligatorie, come l’impronta delle singole fatture firmate digitalmente oppure l’identificativo univoco del singolo file, consente altresì di impiegare il tag <MoreInfo>  per inserire ulteriori dati ed informazioni, come per esempio i metadati richiesti dall’art.3 primo comma lettera b del DMEF 17 giugno 2014 (cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita iva e data), oppure i  metadati richiesti dall’allegato 5 del DPCM 3 dicembre 2013 ( Identificativo,  data di chiusura, oggetto, soggetto produttore e destinatario).
Nell’eventualità quindi in cui nel suddetto tag <MoreInfo>  venissero aggiunte anche le restanti informazioni richieste dagli articoli 23 e 25 del DPR 633/72, e cioè il numero della fattura,  l’imponibile, l’Iva e l’aliquota, si potrebbe ragionevolmente sostenere che lo stesso file SInCRO possa diventare anche il registro iva vendite nell’ambito di una conservazione digitale delle fatture di vendita, oppure  il registro iva acquisti nell’ambito di una conservazione digitale delle fatture di acquisto. In sostanza, tenendo e conservando  il file SInCRO delle fatture previa l’aggiunta nel tag <MoreInfo> delle ulteriori informazioni richieste dagli art. 23 e 25 del DPR 633/72, il soggetto passivo Iva potrebbe avere al contempo tenuto e regolarmente conservato anche il registro iva vendite oppure acquisti.
 
Con riferimento alla tempistica di conservazione, così come riportato nel terzo comma dell’art. 3 del DMEF 17 giugno 2014, va rilevato che è la medesima sia per le fatture di vendita/acquisto che per i corrispondenti registri Iva vendite/acquisto, mentre non vi sono criticità con riguardo al conteggio del numero di registrazioni inerenti l’imposta di bollo dato che i suddetti registri non l’assolvono, ed infine con riguardo al protocollo IVA delle fatture di acquisto, anch’esso potrà essere inserito nel tag <MoreInfo> oppure casomai superato dato che il registro iva acquisto ed il SInCRO sono il medesimo file.
 
I vantaggi ed i benefici conseguibili sia lato aziende che verificatore (e.g. auditor, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc) sarebbero significativi: una ulteriore semplificazione per i soggetti Iva dato che con la conservazione digitale delle fatture si conseguirebbe anche la conservazione dei registri iva, mentre lato verificatore i controlli potranno essere più veloci ed efficaci dato che verrà eseguita su formati elaborabili XML secondo una sintassi  standard.
L’unico aspetto di criticità, potrebbe eventualmente essere dovuto alla circostanza che in caso di esibizione per esempio di una sola fattura di vendita, dovendo esibire il corrispondente SInCRO, significherebbe esibire contestualmente anche il registro iva vendite del periodo corrispondente.
L’art. 2220 del Codice Civile, così come l’art.5 secondo comma del DMEF 17 giugno 2014, richiedono che i documenti fiscali (comprese quindi anche le scritture contabili) devono essere “resi leggibili”, e quindi è ammissibile conservare scritture contabili in solo formato XML, purchè vi sia un visualizzatore oppure un foglio di stile in grado di rendere i suddetti dati leggibili all’occhio umano.
 
L’ipotesi quindi di impiegare il SInCRO prodotto a seguito della conservazione digitale delle fatture di vendita/acquisto anche come registro Iva, sembrerebbe un’ipotesi percorribile e che l’Agenzia delle Entrate potrebbe eventuale validare, soprattutto dopo l’emanazione da parte del Governo dello “Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” che contempla una forte spinta verso la semplificazione e la riduzione dei costi di tax compliance.
Va infine rilevato che la suddetta ipotesi è ben lontana dal volere impiegare lo standard SInCRO quale standard da impiegare nel digitalizzare le scritture contabili (e.g. libro giornale), dato che vi sono già diversi standard consolidati che potrebbero essere impiegati, come per esempio l’XBRL.
 
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale
 

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