SPID: i gestori dell’identità digitale possono avere capitale sociale inferiore a 5 milioni €
Con sentenza n.1214 depositata il 24 marzo 2016, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando così la sentenza del TAR del Lazio del 21 luglio 2015, che avendo accolto i ricorsi di Assoprovider (l’associazione dei provider indipendenti) e di Assintel (l’associazione nazionale delle imprese ICT), aveva bocciato la norma che richiedeva ai gestori dell’identità digitale un capitale sociale di almeno 5 milioni di euro.
L’art. 10 terzo comma lettera a) del DPCM 24 ottobre 2014 in tema di definizione delle caratteristiche dello SPID, riporta infatti che i gestori dell’identità digitale devono “avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro”.
Confermando la sentenza del TAR del Lazio, il Consiglio di Stato ha ribadito che “la previsione, tra i requisiti per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale, del possesso, da parte della società di capitali, da costituire obbligatoriamente, di un capitale sociale di 5 milioni di euro non è basata su alcuna percepibile caratteristica tecnica e/o organizzativa del servizio né ricavabile da alcuna fonte normativa di grado superiore”.
Anche a causa dell’elevato ammontare del capitale sociale minimo richiesto, ad oggi i gestori dell’identità digitale SPID risultano essere solo 3 (InfoCert SpA, Poste Italiane SpA e Telecom Italia Trust Technologies Srl. ), ma con la suddetta sentenza molto probabilmente se ne aggiungeranno altri.
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale