Come si frazionano a ore i giorni di permesso ex lege n. 104/1992 nel part-time?
I giorni di permesso ex lege n. 104/1992 come vengono frazionati a seconda dell'orario part-time?
L’Inps ha confermato che il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, co. 3 e 6, della legge n. 104/1992 va effettuato solo se il beneficio è utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In particolare: in caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part time orizzontale, verticale o misto:
- con percentuale a partire dal 51%, la formula è la seguente: “orario normale di lavoro medio settimanale”, diviso “numero medio dei giorni lavorativi settimanali”, moltiplicato per 3, uguale “ore mensili fruibili”;
- fino al 50%, la formula di calcolo per quantificare il massimale orario mensile dei permessi è la seguente: “orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time”, diviso “numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno”, moltiplicato per 3, uguale “giorni di permesso teorici” (Inps, circolare 19 marzo 2021, n. 45).