Volontari del soccorso alpino: così permessi e indennità
Aumenta la retribuzione di riferimento per calcolare l’indennità spettante ai lavoratori autonomi – appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - che effettuano esercitazioni o interventi di soccorso. L’occasione è utile per fare il punto, anche per quanto riguarda i dipendenti, sui permessi spettanti.
I lavoratori (dipendenti e autonomi) che partecipano alle esercitazioni previste o agli interventi di soccorso (o di recupero dei caduti) di volta in volta necessari – se facenti parte del CNSAS – hanno diritto di assentarsi dal lavoro e di percepire la regolare retribuzione (se dipendenti) o un’apposita indennità (se autonomi), nel rispetto degli obblighi di informazione e di documentazione previsti.
Al netto delle attività di addestramento, che comunque legittimano l’assenza dal lavoro per tutta la loro durata, nel caso delle operazioni di soccorso, le regole sono le seguenti:
- l’operazione si conclude in giornata: il volontario ha diritto di astenersi dal lavoro per 1 giorno;
- l’operazione si conclude in giornata ma è durata più di 8 ore: il volontario ha diritto di astenersi dal lavoro nel giorno in cui è cominciato l’intervento e in quello successivo;
- l’operazione si protrae oltre la mezzanotte del giorno in cui è iniziata: il volontario ha diritto di astenersi dal lavoro nel giorno in cui è cominciato l’intervento e in quello successivo.
È sempre coperto anche il tempo necessario per la ripresa dell’attività lavorativa.
Per quanto concerne la retribuzione, ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l’intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro: la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore, che può chiederne il rimborso all’ente al quale il lavoratore è iscritto.
Invece, per quanto concerne i volontari che siano lavoratori autonomi, è prevista l’erogazione di un’indennità la cui misura è stabilita, ogni anno, con apposito decreto del Ministero del Lavoro. Per il 2025, essa va calcolata con riferimento alla retribuzione media mensile spettante ai lavoratori del settore industria, pari a 2.439,06 euro (cfr. decreto ministeriale 22 maggio 2025, n. 73); tale importo va diviso per 22 o per 26 giornate, a seconda che l’attività dell’interessato sia svolta in 5 o 6 giorni per settimana.