Mancato perfezionamento del deposito nel Processo Civile Telematico
Con la sentenza n° 18125/2025 la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del mancato perfezionamento del deposito telematico e della condotta che il professionista depositante deve tenere in tale circostanza. Vediamo in questo articolo le motivazioni espresse nella sentenza.
Nel caso di specie, il Difensore della parte aveva depositato un atto di riassunzione a seguito di decesso di una delle parti ma, a causa di un suo errore, non aveva depositato l’atto all’interno del fascicolo telematico originario, ma aveva trasmesso un vero e proprio ricorso che, come conseguenza, avrebbe portato alla creazione di una nuova procedura e – quindi – anche all’assegnazione di un nuovo numero di ruolo. La cancelleria di destinazione, di conseguenza, aveva proceduto al rifiuto della busta telematica e all’invio di una cosiddetta “quarta PEC” negativa.
In assunti precedenti la Suprema Corte aveva più volte ribadito come il Difensore non possa in alcun modo disinteressarsi dell’esito finale del deposito, ma debba monitorarlo con costanza al fine di intervenire con celerità in caso di problemi.
Con la pronuncia in esame, quindi, gli Ermellini hanno ancora una volta ribadito: “nell’ipotesi in cui la quarta PEC dia esito non favorevole, la parte ha l’onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito; la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) in una tempestiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un’apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l’onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all’interno della quarta PEC e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto”
Nel caso di specie la parte aveva atteso oltre due anni per cercare di rimediare al mancato perfezionamento del deposito ma, in ogni caso, si raccomanda a tutti i Colleghi di controllare sempre con attenzione le “quarte PEC” dei depositi e di attivarsi con la massima celerità per porre rimedio ad eventuali problematiche che abbiano portato alla mancata accettazione della busta telematica.