Computo dei dipendenti ai fini della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In particolare, è stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. n. 148/2015, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali. Inoltre, la riforma introdotta dalla legge n. 234/2021 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le relative tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio. Le modifiche normative producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti.
- Previsione normativa
- Contribuzione ordinaria e addizionale nella CIGO
- Soglia numerica rilevante
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): momento in cui effettuare il computo dei lavoratori
- Conseguenze del computo errato
- Onere della prova
- In pratica: chi si conta e chi no in caso di applicazione della CIGO
Previsione normativa
Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo sensibile la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche né sul fronte normativo né su quello regolamentare.
Riguardo al campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 lascia inalterata la previsione declinata dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015; conseguentemente, le relative disposizioni continuano ad applicarsi a:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, con l’eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Contribuzione ordinaria e addizionale nella CIGO
La contribuzione ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 13, rimane fissata nella misura di:
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
- 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
| Le suddette aliquote contributive si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, e ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria. Restano escluse dall’ambito di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015, le imprese di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, vigente in ragione di quanto previsto all’articolo 46, comma 1, lettera b), nonché in forza di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 148/2015, “le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”, ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico. |
Quanto al contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, lo stesso è dovuto nella misura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, ossia:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite
- 12%, da 53 a 104 settimane fruite
- 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento”, la misura del contributo addizionale è determinata secondo le aliquote che seguono:
- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
In caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15%, stabilita dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015.
Infine, il sopracitato art. 13, al comma 3, prevede l’esclusione del contributo addizionale per le imprese che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Soglia numerica rilevante
Ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 148/2015 ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto, ai fini della definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
| Anche che per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale, il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori denunciati su più matricole. Ciò considerato, qualora il medesimo datore di lavoro (identificato tramite il codice fiscale) operi con più posizioni contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate tra cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale di cui all’articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, che consente l’applicazione delle tutele di intervento straordinario di integrazione salariale, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro. Tuttavia, le suddette modalità di computo del requisito dimensionale si applicano considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS). Pertanto, ai fini del suddetto computo, non dovranno essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015. Dovranno, invece, essere conteggiati i lavoratori che risultano dipendenti da datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi, ma che occupano un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito dai decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022. Detti datori di lavoro, infatti, nel periodo transitorio di cui all’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, rientrano nel campo di applicazione del FIS. Le suddette modalità di calcolo determinano anche i conseguenti obblighi contributivi di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie, sia con riferimento all’aliquota ordinaria sia in relazione a quanto disposto all’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021. |
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): momento in cui effettuare il computo dei lavoratori
Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il limite dimensionale è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per le imprese costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L’impresa è tenuta a fornire all’Inps apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite. Laddove, in relazione ai criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 148/2015, il nuovo requisito occupazionale determini una modifica della forza aziendale, con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione all’Istituto.
Conseguenze del computo errato
Nel caso in cui il datore di lavoro avesse calcolato male la forza aziendale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, dovrà procedere alla correzione dei flussi Uniemens e versare la differenza dovuta.
Onere della prova
Spetta all’organo ispettivo dimostrare l'”errato” computo dei dipendenti e, conseguentemente, l’applicazione della corretta aliquota contributiva, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver conteggiato correttamente il personale in forza.
In pratica: chi si conta e chi no in caso di applicazione della CIGO
Nella tabella che segue sono individuate le possibili tipologie di rapporti di lavoro, con l’indicazione sintetica circa la loro computabilità o meno ai fini dell’individuazione della soglia dimensionale.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA: COSÌ IL COMPUTO DELL’ORGANICO
| Tipo di lavoratore | SI/NO |
| Dirigenti a tempo indeterminato con orario a tempo pieno | SI |
| Dirigenti a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Dirigenti a tempo determinato con orario a tempo pieno | SI |
| Dirigenti a tempo determinato con orario a tempo parziale | SI |
| Quadri a tempo indeterminato con orario a tempo pieno | SI |
| Quadri a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Quadri a tempo determinato con orario a tempo pieno | SI |
| Quadri a tempo determinato con orario a tempo parziale | SI |
| Impiegati a tempo indeterminato con orario a tempo pieno | SI |
| Impiegati a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Impiegati a tempo determinato con orario a tempo pieno | SI |
| Impiegati a tempo determinato con orario a tempo parziale | SI |
| Operai a tempo indeterminato con orario a tempo pieno | SI |
| Operai a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Operai a tempo determinato con orario a tempo pieno | SI |
| Operai a tempo determinato con orario a tempo parziale | SI |
| Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato (2) | SI |
| Lavoratori intermittenti a tempo determinato | SI |
| Lavoratori somministrati a tempo indeterminato (3) | NO |
| Lavoratori somministrati a tempo determinato (3) | NO |
| Apprendisti di primo livello (4) | SI |
| Apprendisti di secondo livello (4) | SI |
| Apprendisti di secondo livello con NASpI (eccetera) (4) | SI |
| Apprendisti di terzo livello (4) | SI |
| Lavoratori a domicilio | SI |
| Dipendenti in telelavoro a tempo indeterminato (5) | SI |
| Dipendenti in telelavoro a tempo determinato (5) | SI |
| Dipendenti in smart working a tempo indeterminato(6) | SI |
| Dipendenti in smart working a tempo determinato | SI |
| Collaborazioni coordinate e continuative (7) (8) | NO |
| Riders (o ciclo fattorini) (8) | NO |
| Contratto di Prestazione Occasionale (9) | NO |
| Lavoratori autonomi | NO |
| Tirocinanti e stagisti | NO |
| Lavoratori assenti e sostituiti da altro personale (10) | NO |
| Lavoratori assenti e non sostituiti da altro personale | SI |
| Distaccati (propri dipendenti) presso altra impresa | SI |
| Distaccati (altrui dipendenti) da altra impresa | NO |
| (1) L’art. 9 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che – ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore – i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. (2) L’art. 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che – ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore – il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. (3) L’art. 34, co. 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. (4) L’art. 47, co. 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che in via generale – fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo – i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Tuttavia, con riguardo all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria qui in esame, l’obbligo di includere gli apprendisti nel computo dell’organico è espressamente previsto dall’art. 2-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (5) L’art. 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori… che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione all’interno e all’esterno dell’azienda. (6) I dipendenti che rendono la propria prestazione in regime di lavoro agile sono inclusi nel computo del normale organico (Ministero Lavoro, Nota 9 giugno 2021, n. 3 – prot. n. 10833). (7) L’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (al netto delle eccezioni previste dal co. 2), dispone che – dal 1° gennaio 2016 – si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (tali disposizioni si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali). Ad avviso dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, tuttavia, l’eventuale estensione della disciplina del lavoro subordinato al collaboratore etero-organizzato, configurandosi come un meccanismo di tutela del singolo, non può incidere sulla determinazione dell’organico aziendale e, di conseguenza, sugli istituti normativi o contrattuali connessi alle soglie dimensionali dell’azienda (INL, circolare 30 ottobre 2020, n. 7). Al riguardo si veda però anche Ministero del Lavoro, circolare 3 gennaio 2022, n. 1, par. 5. (8) Sempre che il rapporto sia correttamente gestito e il giudice non ravvisi una vera e propria etero-direzione (INL, circolare 30 ottobre 2020, n. 7). (9) Ai sensi dell’art. 54-bis, co. 20, primo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017) in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una PA, del limite di importo di cui al co, 1, lettera c (compensi di importo non superiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore), o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. (10) Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per gravidanza), va escluso dal computo solo se, in sua sostituzione, è stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo. | |
L’articolo è stato redatto dal dott. Alberto Bosco in collaborazione con la dott.ssa Alice Chinnici.
