Lavoro e HR

Computo dei dipendenti ai fini della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In particolare, è stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e dal Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali. Inoltre, la riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022 ha esteso, dal 1° gennaio 2022, le relative tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto quello professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio. Le modifiche normative producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti.

Previsione normativa

La legge di Bilancio 2022, introducendo il comma 3-bis all’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015, ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, prevedendo che: “per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 148/2015).

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre di riferimento e che – non essendo destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo – sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale

Contribuzione ordinaria e addizionale nella CIGS

Il riordino della normativa non incide sulla misura della contribuzione mensile di finanziamento della cassa integrazione straordinaria.

Pertanto, l’aliquota del contributo ordinario rimane fissata nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Quanto al contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, lo stesso è dovuto nella misura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, ossia:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite;
  • 12%, da 53 a 104 settimane fruite
  • 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento”, la misura del contributo addizionale è determinata secondo le aliquote che seguono:

  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

In caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15%, stabilita dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015.

Soglia numerica rilevante

Ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 148/2015, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Con la circolare n. 1/2022 il Ministero del Lavoro – al paragrafo n. 5, che è dedicato al computo dei dipendenti per l’accesso alla CIGS – ha precisato che con l’introduzione del nuovo art. 2-bis del decreto legislativo n. 148/2015, andranno conteggiati anche i collaboratori etero-organizzati di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015. Tuttavia, poiché l’art. 2-bis rubricato “computo dei dipendenti” è contenuto nel capo I relativo alle disposizioni generali non si comprende il riferimento ai soli trattamenti di CIGS e non anche di CIGO.

Anche che per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale, il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori denunciati su più matricole.
Ciò considerato, qualora il medesimo datore di lavoro (identificato tramite il codice fiscale) operi con più posizioni contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate tra cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale di cui all’articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (che consente l’applicazione delle tutele di intervento straordinario di integrazione salariale), il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro. Tuttavia, le suddette modalità di computo del requisito dimensionale si applicano considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).
Pertanto, ai fini del suddetto computo, non dovranno essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015. Dovranno, invece, essere conteggiati i lavoratori che risultano dipendenti da datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi, ma che occupano un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito dai decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022. Detti datori di lavoro, infatti, nel periodo transitorio di cui all’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, rientrano nel campo di applicazione del FIS. Le suddette modalità di calcolo determinano anche i conseguenti obblighi contributivi di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie, sia con riferimento all’aliquota ordinaria sia in relazione a quanto disposto all’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS): quando effettuare il computo

Per l’individuazione della sussistenza del requisito dimensionale previsto dall’art. 20, comma 1, del decreto di riforma, si deve fare riferimento al numero dei lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Conseguenze del computo errato dei dipendenti per l’accesso alla CIGS

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia calcolato male la forza aziendale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, dovrà procedere alla correzione dei flussi Uniemens e versare la differenza dovuta.

Onere della prova

Spetta all’organo ispettivo dimostrare l’“errato” computo dei dipendenti e, conseguentemente, l’applicazione della corretta aliquota contributiva, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver conteggiato correttamente il personale in forza.

In pratica: chi si conta e chi no in caso di applicazione della CIGS

Nella tabella che segue sono individuate le possibili tipologie di rapporti di lavoro, con l’indicazione sintetica circa la loro computabilità o meno ai fini dell’individuazione della soglia dimensionale.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA: COSÌ IL COMPUTO DELL’ORGANICO

Tipo di lavoratoreSI/NO
Dirigenti a tempo indeterminato con orario a tempo pienoSI
Dirigenti a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1)SI
Dirigenti a tempo determinato con orario a tempo pieno (11)SI
Dirigenti a tempo determinato con orario a tempo parziale (11)SI
Quadri a tempo indeterminato con orario a tempo pienoSI
Quadri a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1)SI
Quadri a tempo determinato con orario a tempo pieno (11)SI
Quadri a tempo determinato con orario a tempo parziale (11)SI
Impiegati a tempo indeterminato con orario a tempo pienoSI
Impiegati a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1)SI
Impiegati a tempo determinato con orario a tempo pieno (11)SI
Impiegati a tempo determinato con orario a tempo parziale (11)SI
Operai a tempo indeterminato con orario a tempo pienoSI
Operai a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1)SI
Operai a tempo determinato con orario a tempo pieno (11)SI
Operai a tempo determinato con orario a tempo parziale (11)SI
Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato (2)SI
Lavoratori intermittenti a tempo determinato (2)SI
Lavoratori somministrati a tempo indeterminato (3)SI
Lavoratori somministrati a tempo determinato (3)SI
Apprendisti di primo livello (4)SI
Apprendisti di secondo livello (4)SI
Apprendisti di secondo livello con NASpI (eccetera) (4)SI
Apprendisti di terzo livello (4)SI
Lavoratori a domicilioSI
Dipendenti in telelavoro a tempo indeterminato (5)SI
Dipendenti in telelavoro a tempo determinato (5) (11)SI
Dipendenti in smart working a tempo indeterminato(6)SI
Dipendenti in smart working a tempo determinato (6) (11)SI
Collaborazioni coordinate e continuative (7) (8)NO
Riders (o ciclo fattorini) (8)NO
Contratto di Prestazione Occasionale (9)NO
Lavoratori autonomiNO
Tirocinanti e stagistiNO
Lavoratori assenti e sostituiti da altro personale (10)NO
Lavoratori assenti e non sostituiti da altro personaleSI
Distaccati (propri dipendenti) presso altra impresaSI
Distaccati (altrui dipendenti) da altra impresaNO
(1) L’articolo 9 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che – ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro – i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

(2) L’art. 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che – ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale per cui rilevi il computo dei dipendenti – il lavoratore intermittente si computa nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

(3) L’articolo 34, co. 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

(4) L’art. 47, co. 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che – salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo – gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Tuttavia, con riguardo alla CIGS, l’obbligo di includere gli apprendisti nel computo è espressamente previsto dall’art. 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

(5) L’art. 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori… che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione all’interno e all’esterno dell’azienda.

(6) I dipendenti che rendono la propria prestazione in regime di lavoro agile sono inclusi nel computo del normale organico (Ministero Lavoro, Nota 9 giugno 2021, n. 3 – prot. n. 10833).

(7) L’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (al netto delle eccezioni previste dal co. 2), dispone che – dal 1° gennaio 2016 – si applica la disciplina del rapporto subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche ove le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali). Ad avviso dell’ispettorato Nazionale, però, l’estensione della disciplina del lavoro subordinato al collaboratore etero-organizzato, configurandosi come un meccanismo di tutela del singolo lavoratore, non può incidere sulla determinazione dell’organico aziendale e, quindi, sugli istituti normativi o contrattuali connessi alle soglie dimensionali dell’azienda (INL, circ. 30 ottobre 2020, n. 7). Al riguardo si veda però anche Ministero del Lavoro, circ. 3 gennaio 2022, n. 1, par. 5.

(8) Sempre che il rapporto sia correttamente gestito e il giudice non ravvisi una vera e propria etero-direzione (INL, circolare 30 ottobre 2020, n. 7).

(9) Ai sensi dell’art. 54-bis, co. 20, primo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017) in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una PA, del limite di importo di cui al co. 1, lettera c (compensi di importo non superiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore), o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

(10) Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per gravidanza), va escluso dal computo solo se, in sua sostituzione, è stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo.

(11) Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 24/2015, ha chiarito che, per il calcolo della forza lavoro, continuano ad applicarsi i criteri già esplicitati in vigenza della pregressa disciplina (ante D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, al p. 2 di tale circolare, il Dicastero ha precisato che la disposizione di cui all’art. 20, co. 1, prevale su quella dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015, relativa al computo dei lavoratori a tempo determinato, in quanto norma speciale per la materia della CIGS. In altri termini, i lavoratori a termine continuano a essere computati nella forza ai fini CIGS alla stregua degli altri dipendenti a tempo indeterminato, senza che in tali casi operi il riproporzionamento previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015.

L’articolo è stato redatto dal dott. Alberto Bosco in collaborazione con la dott.ssa Alice Chinnici

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