Lavoro e HR

Dimissioni del lavoratore

Le regole di diritto – e le modalità operative – con le quali il dipendente può, di propria iniziativa, porre fine al rapporto di lavoro, incluse le ipotesi costituenti giusta causa nonché le nuove disposizioni normative e di prassi che disciplinano le cosiddette dimissioni per fatti concludenti.

Se il datore può far concludere il rapporto con il licenziamento, questo può risolversi anche in base al libero accordo tra le parti (si tratta della risoluzione consensuale, che peraltro segue regole analoghe a quelle previste per le dimissioni cosiddette ordinarie), per morte del dipendente o, infine, perché quest’ultimo decide autonomamente – con atto unilaterale recettizio (ossia: efficace non appena giunge a conoscenza della controparte) – di recedere (nel rispetto del periodo di preavviso, salvo dispensa da parte del datore o trattenuta dell’indennità economica corrispondente). A tale quadro normativo si è recentemente aggiunta la disciplina delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti, legate a un’assenza ingiustificata del lavoratore ma per la cui sussistenza è necessario che ad attivarsi sia il datore. Da ultimo, regole particolari riguardano il matrimonio, nonché la maternità e la paternità.

Dimissioni “ordinarie”

È certamente questa l’ipotesi più ricorrente nell’ambito della risoluzione del rapporto su iniziativa del dipendente, il quale ha trovato una nuova occupazione, desidera “mettersi in proprio”, o prendersi una pausa. Proprio a tutela del lavoratore, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, pone in essere una serie di regole che disciplinano la fattispecie in esame.

Va premesso che quanto preciseremo di seguito non riguarda:

  • le dimissioni intervenute nelle sedi di cui all’articolo 2113, co. 4, cod. civ. (es. sede sindacale o ITL), o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003 (tali commissioni possono essere costituite presso: enti bilaterali; INL; province; università pubbliche e private; Ministero del lavoro – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; CPO dei consulenti del lavoro (solo per contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento);
  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 1, co. 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Aran e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.  Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Per chi valgono le regole dell’art. 26 sulle dimissioni on line o in sede protetta?
Operai, impiegati, quadri e dirigenti assunti a tempo indeterminatoSI
Operai, impiegati, quadri e dirigenti assunti a termineSI
Dipendenti in provaSI
Lavoratori marittimiNO
Lavoratori domestici (colf e badanti) assunti direttamente dal datoreNO
Lavoratori domestici (colf e badanti) in somministrazioneSI

Ciò detto, va evidenziato che, anzitutto – al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, co. 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, le cui disposizioni sono esaminate poco più avanti) – le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente con le modalità individuate con apposito decreto ministeriale. In alternativa il dipendente può utilizzare l’App dedicata a tale servizio.

La trasmissione del modulo telematico può avvenire anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali, i consulenti del lavoro, le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione ex articoli 2, co. 1, lettera h), e 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nota Bene: entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. Tale possibilità, tuttavia, non riguarda le dimissioni che sono state presentate in sede protetta o avanti le commissioni di certificazione.

Un’avvertenza importante riguarda la data da indicare sul modulo on line, che è quella corrispondente al giorno successivo all’ultimo giorno di effettivo lavoro.

Infine, salvo che il fatto costituisca reato, il datore che alteri i moduli di cui all’articolo 26, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione competono agli ispettorati Territoriali del Lavoro (si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689).

Dimissioni per fatti concludenti

Altra novità che interessa l’argomento in esame è quella contenuta nel co. 7-bis dell’articolo 26, aggiunto, dal 12 gennaio 2025, dall’articolo 19, co. 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 2023.

Ebbene, ivi si dispone che – in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni – il datore ne dà comunicazione (mediante il nuovo modello fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in allegato alla Nota 29 aprile 2025, n. 3984) alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo (ossia le dimissioni sono efficaci anche se il lavoratore non ha compiuto alcun atto né inviato alcun modulo). Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza (a tale ultimo riguardo, ad avviso dell’INL, il legislatore pone in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicarli al datore di lavoro – ad esempio, perché ricoverato in ospedale – o comunque la circostanza di averli comunicati)

Tale previsione, invero piuttosto contorta, ha dato luogo a un profluvio di interventi della prassi, per lo più orientati a restringere il campo di applicazione della norma: al riguardo si veda la tabella che segue.

Durata minima dell’assenza15 giorni, non derogabili in pejus da parte del CCNL. Essi di norma devono intendersi come giorni di calendario, ove non sia diversamente disposto dal CCNL applicato al rapportoMin. Lav., FAQ 24 giugno 2025 Min. Lav., Nota 10 aprile 2025, n. 5257
Comunicazione all’ITLPreferibilmente via PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, riportando tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui si è a conoscenzaINL, Nota 22 gennaio 2025, n. 579
Disposizioni del CCNL per il licenziamento disciplinareNon è possibile la loro applicazione all’ipotesi delle dimissioni cd. di fatto, in quanto le eventuali previsioni dei contratti collettivi devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecieMin. Lav., FAQ 24 giugno 2025
Fatti contrariSe l’Ispettorato accerta che la comunicazione del datore non è veritiera o se il dipendente prova l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, il rapporto di lavoro non può essere considerato come risoltoInps, msg. 19 febbraio 2025, n. 639
Maternità e paternitàLa norma sulle dimissioni per fatti concludenti non può essere applicata alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e alla lavoratrice madre o al lavoratore padre durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affido, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamentoMin. Lavoro, circ. 27 marzo 2025, n. 6
Successive
dimissioni “formali” del dipendente
La procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore, viene resa inefficace se egli poi riceve la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore. Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore – ferma la necessità di assolvere il relativo onere probatorio secondo le modalità previste (cfr. Inps, circolare 20 ottobre 2003, n. 163) – prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datoreMin. Lavoro, circ. 27 marzo 2025, n. 6 Inps, circ. 22 dicembre 2025, n. 154
Ticket di licenziamentoNon è dovuto, un quanto il dipendente non ha diritto alla NASpIInps, msg. 19 febbraio 2025, n. 639

In ogni caso, per maggiori dettagli circa la prassi in argomento, si rinvia ai seguenti provvedimenti amministrativi: Inps, circolare 22 dicembre 2025, n. 154; Min. Lav., FAQ 24 giugno 2025; INL, Nota 29 aprile 2025, n. 3984; Ministero del Lavoro, Nota 10 aprile 2025, n. 5257; Ministero del Lavoro, circolare 27 marzo 2025, n. 6; Inps, messaggio 19 febbraio 2025, n. 639; INL, Nota 22 gennaio 2025, n. 579.

Dimissioni per giusta causa

Ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto:

  • prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o
  • senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato,

qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Se il contratto è a tempo indeterminato, al dipendente che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa.

Al netto delle modalità operative per rassegnare le dimissioni per giusta causa, che sono le medesime previste per le cosiddette dimissioni ordinarie, vengono qui in evidenza due profili: il primo riguarda l’onere della prova della giusta causa di dimissioni (che è a carico del dipendente), il secondo riguarda la nozione di giusta causa, strettamente legata al diritto a percepire la NASpI a carico dell’Inps.

Al riguardo – oltre a quanto espressamente previsto per la maternità e la paternità (cfr. più sotto) – occorre rifarsi alle indicazioni dello stesso Istituto previdenziale, per il quale – si veda Inps, circolare 20 ottobre 2003, n. 163la giusta causa di dimissioni sussiste ove si verifichi una di queste ipotesi:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • cosiddetto mobbing, ossia crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni);
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Ricordando che i requisiti per l’accesso alla NASpI sono stati recentemente modificati (si veda l’articolo 3 del decreto legislativo4 marzo 2015, n. 22; nonché Inps, circolare 5 giugno 2025, n. 98), ad avviso dello stesso Istituto, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, deve corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 cod. proc. civ., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Maternità e paternità: dimissioni nel periodo protetto

L’articolo 55, co. 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che – in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’art. 54, il divieto di licenziamento – la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalla legge e dal contratto per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

Tali disposizioni si applicano anche nelle seguenti ipotesi:

  • padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità (co. 2);
  • in caso di adozione e affidamento, entro 1 anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare (co. 3).

Inoltre, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, co. 9, devono essere convalidate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio; a tale convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro (co. 4).

Come precisato dal Ministero del Lavoro – cfr. circolare 27 marzo 2025, n. 6 – quella illustrata appena sopra costituisce una normativa a carattere speciale, diretta a tutelare in modo più rigoroso le categorie di lavoratrici e lavoratori che si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità. Le relative previsioni – imponendo un procedimento obbligato dinanzi all’Ispettorato anche per le dimissioni espresse – non consentono, quindi, l’applicazione delle presunzioni di cui all’articolo 26, co. 7-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che regola le cd. dimissioni implicite.

Del resto – ai sensi di quanto previsto dall’articolo all’articolo 26, co. 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, appena sopra citato – in caso di gravidanza e di figlio fino ai 3 anni di età (o nei primi 3 anni in caso di adozione e affidamento) – non si applica neppure la procedura ordinaria prevista per le dimissioni, essendo sempre necessaria la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro.

Dimissioni per matrimonio

Come dispone l’articolo 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in caso di matrimonio della lavoratrice (la giurisprudenza prevalente nega tale tutela anche allo sposo):

  • sono nulle (e si hanno per non apposte) le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio (co. 1);
  • sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al co. 3 – ossia dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a 1 anno dopo la celebrazione stessa – salvo che siano da lei confermate entro 1 mese all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, anche con modalità on line (co. 4)

Inoltre, in caso di licenziamento o di dimissioni “nulle”, la lavoratrice:

  • ove allontanata dal lavoro, ha diritto alla retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio;
  • che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso (a tal fine, il recesso va esercitato entro 10 giorni dal ricevimento dell’invito).

Infine, le disposizioni di cui sopra si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

Casi particolari: normativa e prassi

Da ultimo, nella tabella che segue sono riportati in sintesi alcune fattispecie particolari.

Contratto a tempo determinatoLe dimissioni ordinarie, ai sensi di legge, sono possibili solo se si tratta di dirigente, solo dopo un triennio, con decorrenza del preavviso solo a partire da tale termine. Invece, almeno in linea di massima, operai, impiegati e quadri non possono dimettersi in assenza di una giusta causa ai sensi del combinato disposto degli articoli 2118 e 2119 cod. civ.
ApprendistatoDurante il periodo formativo sono possibili, previo rispetto del periodo di preavviso (senza preavviso se sussiste la giusta causa)
Spettanza
della NASpI
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che hanno perso perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano congiuntamente questi requisiti: a) sono in stato di disoccupazione; b) possono far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione; c) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al co. 2 (giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604) e di dimissioni di cui all’articolo 55 del TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Per le indicazioni operative si vedano: Inps, circolare 5 giugno 2025, n. 98; Inps, messaggio 3 febbraio 2025, n. 420; Inps, circolare 15 gennaio 2025, n. 3.
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