Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Distacco del lavoratore: cosa cambia con il D.L. n. 62/2026

La disciplina del distacco, tradizionalmente contenuta nell’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, viene ora “arricchita” dall’art. 16-quater del decreto legge 30 aprile 2026, n. 62 (introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112), peraltro in via solamente provvisoria. Prima di illustrare le novità, ecco un breve “riassunto” di quanto sin qui già noto.

Anzitutto, il distacco si configura quando il datore (che resta responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore), per soddisfare un proprio interesse (di tipo organizzativo o produttivo), pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 276/2003).

Inoltre, va tenuto presente quanto segue:

  • a) il distacco che comporti:
    • il mutamento di mansioni: richiede il consenso del lavoratore;
    • il trasferimento a un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito: può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive (art. 30, co. 3);
  • b) resta fermo l’art. 8, co. 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (legge n. 236/1993); quindi, gli accordi sindacali, per evitare riduzioni di personale, possono regolare il distacco di uno o più lavoratori dall’impresa a un’altra per una durata temporanea (art. 30, co. 4);
  • c) quando il distacco avvenga in violazione del co. 1, il lavoratore può chiedere, con ricorso giudiziale ex art. 414 cod. proc. civ., notificato anche solo al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze (art. 30, co. 4-bis);
  • d) se il distacco avviene tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa valido ex D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (legge n. 33/2009), l’interesse del distaccante sorge automaticamente per l’operare della rete, fatte salve le norme sulla mobilità dei lavoratori ex art. 2103 cod. civ. (art. 30, co. 4-ter).

Chiarito il contesto, ecco le novità: l’art. 16-quater del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (inserito dalla legge di conversione n. 112/2026), dispone che – in deroga a quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia dal 28 giugno 2026) e fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo contratto collettivo, quando sia rivolto a delle finalità espressamente previste, ossia:

  • salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva
  • conservazione delle competenze professionali
  • evitare o limitare sospensioni dell’attività, riduzioni dell’orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.

Attenzione però, come dispone il co. 2 della novella, con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro 60 giorni dal 28 giugno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione di quanto appena sopra.

Certo è che la norma va accolta con favore, predisponendo un nuovo strumento che – con il consenso della controparte sindacale – ben si presta a contribuire alla salvaguardia della professionalità e dei posti di lavoro.

Link iscrizione multi rubrica