Licenziamento e NASpI: dalla Cassazione un SI e un NO
Con la recente sentenza 3 settembre 2026, n. 24981, la Suprema Corte ha chiarito due particolari situazioni che potrebbero verificarsi a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo, ciò con particolare riferimento alla spettanza della NASpI in capo al dipendente.
Il lavoratore che, come avviene in caso di licenziamento, perde involontariamente l’occupazione può (nel rispetto dei requisiti previsti) accedere al trattamento di NASpI. Ma cosa accade se il licenziamento viene poi dichiarato illegittimo dal giudice e se il dipendente – invece che riprendere il servizio, come stabilito nell’ordine giudiziale di reintegrazione – opta per il pagamento dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità?
Ebbene, ad avviso della Corte, anche in presenza di una sentenza di reintegrazione, il dipendente ha diritto a percepire la NASpI fino all’effettiva ricostituzione del rapporto. In pratica, per dirla con le sezioni unite della stessa Cassazione (sentenza 26 agosto 2025, n. 23876), l’accertamento giudiziale della nullità dell’apposizione di un termine al contratto (o la nullità del licenziamento, come nel nostro caso), con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell’indennità risarcitoria, non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell’esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l’indennità di disoccupazione percepita.
Per contro, il diritto a percepire la NASpI viene meno se il dipendente (sancito il suo diritto alla reintegrazione da parte del giudice), opta per l’erogazione dell’indennità sostitutiva (che è pari a 15 mensilità della retribuzione) e risolve così il rapporto. In tal caso, evidentemente, la risoluzione del rapporto di lavoro discende da una manifestazione di volontà del lavoratore e ha l’effetto di porlo in una condizione di disoccupazione che non può definirsi involontaria e non è assimilabile alla condizione del lavoratore licenziato. Ne consegue che – per aver esercitato l’opzione ex art. 18, co. 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300 – egli non ha più diritto a percepire un trattamento di disoccupazione, perché non versa in uno stato di disoccupazione involontaria.
