Lavoro e HR

Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) 2024

A favore del lavoratore che perde involontariamente la propria occupazione, è stato previsto un sistema di tutele che include l’erogazione di un’apposita indennità – definita “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” o NASpI – da parte dell’Inps. La disciplina dell’istituto è contenuta – per la parte certamente più rilevante – all’interno del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Particolarmente importanti, al riguardo, sono poi le indicazioni degli enti, con specifico riferimento alle circolari emanate dall’Inps. Di seguito il punto sull’istituto alla luce della disciplina oggi vigente dopo le ultime modifiche e integrazioni.

Che cosa si intende per NASpI

Come dispone l’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° maggio 2015 è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, un’indennità mensile di disoccupazione, denominata: “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (quindi, anche se prevalentemente, non solamente, in caso di licenziamento). La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Chi può richiedere l’indennità di disoccupazione e chi è escluso

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dall’articolo 1, co. 221, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone che sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o dopo l’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, co. 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 (per maggiori precisazioni a tale riguardo, si veda la circolare Inps 4 gennaio 2022, n. 2, paragrafi 2 e 3).

Sono invece esclusi dalla prestazione in oggetto:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; nonché
  • gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, co. 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Per ulteriori approfondimenti si vedano le circolari Inps 12 maggio 2015, n. 94, e 23 novembre 2017, n. 174.

Quali sono i requisiti per accedere all’indennità NASpI

Come dispone l’articolo 3, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente questi requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, co. 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;

c) fino al 31 dicembre 2021, possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Articolo 1, co. 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
Si intende per “stato di disoccupazione” la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Attenzione però: ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, vale quanto segue:
– sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (co. 1);
– i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, co. 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181/2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo (co. 2);
– lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (co. 3);
– per accelerare la presa in carico, i dipendenti possono effettuare la registrazione ex co. 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso: in tal caso, essi sono considerati “a rischio di disoccupazione” (co. 4);
– sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono assegnati a una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali (co. 5);
– la classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte (co. 6);
– per evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato di soggetti non disponibili a svolgere attività lavorativa, le norme nazionali o regionali e i regolamenti comunali che condizionano prestazioni sociali allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Con convenzioni, l’ANPAL consente alle PA interessate l’accesso ai dati per la verifica telematica della condizione di non occupazione (co. 7).

Attenzione però, ai sensi del co. 1-bis – introdotto dall’articolo 1, co. 221, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – il requisito di cui alla lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. La situazione è quella in tabella.

QUESTI I REQUISITI IN CAPO AL LAVORATORE PER LA NASPI

Fino al 31 dicembre 2021 Dal 1° gennaio 2022
a) essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, co. 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni a) essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, co. 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni
b) poter far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione b) poter far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione
c) poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione Non più richiesto

In pratica, per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022, non è più richiesto il cd. requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione: quindi, l’accesso alla NASpI è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (Inps, circolare 4 gennaio 2022, n. 2, paragrafo 4).

Infine, ai sensi del co. 2, la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, co. 40, della legge n. 92/2012: la procedura in esame è quella che riguarda il datore “oltre i 15 dipendenti” che intenda licenziare per giustificato motivo oggettivo un lavoratore non soggetto al contratto a tutele crescenti, e che si svolge presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro su iniziativa (obbligatoria) del datore di lavoro.

Perdita involontaria dell’occupazione: queste le ipotesi

Fermo restando che la norma (ossia l’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) dispone che la NASpI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (ossia, solo i dipendenti) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, va però osservato che il licenziamento – anche se rappresenta la ragione più ricorrente – non è certamente l’unico “evento” a seguito del quale il dipendente può perdere il proprio impiego “involontariamente”. Per censire tutte le ipotesi di “perdita involontaria dell’occupazione”, occorre fare riferimento ad alcuni specifici casi, contemplati da norme di legge e da indicazioni Inps. Per comodità, tali situazioni sono state elencate nella tabella che segue.

PERDITA INVOLONTARIA DELL’OCCUPAZIONE: QUESTE LE IPOTESI

Fattispecie SI/NO Fonte Note
Licenziamento individuale per motivi discriminatori SI Art. 1 D.Lgs. n. 22/2015 Trattasi comunque di licenziamento nullo, con diritto del lavoratore alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro nonché al risarcimento del danno
Licenziamento individuale nullo per contrasto alla legge SI Art. 1 D.Lgs. n. 22/2015 Trattasi comunque di licenziamento nullo, con diritto del lavoratore alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro nonché al risarcimento del danno
Licenziamento orale SI Art. 1 D.Lgs. n. 22/2015 Trattasi comunque di licenziamento nullo, con diritto del lavoratore alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro nonché al risarcimento del danno
Licenziamento disciplinare
per giusta causa
SI Art. 1 D.Lgs. n. 22/2015 In senso conforme: Min. Lav., Nota 24 aprile 2015, n. 13
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo SI Art. 1 D.Lgs. n. 22/2015
Licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo SI Art. 1 D.Lgs. n. 22/2015 In senso conforme: Min. Lav., Nota 24 aprile 2015, n. 13
Recesso del datore a fine periodo formativo dell’apprendista SI Art. 1 D.Lgs. n. 22/2015
Dimissioni ordinarie NO
Dimissioni per giusta causa SI Inps, circ. 20 ottobre 2003, n. 163 Mancato pagamento della retribuzione; modifica in pejus mansioni; molestie sessuali; mobbing
Rifiuto del trasferimento perché illegittimo oppure oltre 50 km od 80 minuti SI Inps, msg. 26 gennaio 2018, n. 369
Risoluzione consensuale NO Art. 1 D.Lgs. n. 22/2015
Conciliazione in ITL ex articolo 7 della legge n. 300/1970 SI Art. 7, co. 7, legge n. 604/1966 Solo datori “grandi” e lavoratori non a tutele crescenti
Accettazione offerta di conciliazione SI Inps, circ. 29 luglio 2015, n. 142 Solo per i lavoratori a tutele crescenti, a prescindere dal numero di dipendenti
Licenziamento collettivo SI Art. 1 D.Lgs. n. 22/2015 L’importo del cd. ticket da versare è differenziato a seconda dei diversi casi

Calcolo e misura dell’indennità mensile di disoccupazione

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Essa è corrisposta mensilmente, per la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. In dettaglio, ai sensi del co. 2, nei casi in cui la retribuzione mensile sia:

  • pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile;
  • superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso, la NASpI non può superare nel 2015 l’importo mensile di 1.300 euro, rivalutato sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente. Per i valori dal 2015, si veda la tabella.

Anno Circolare Inps Retribuzione imponibile Massimale
2015 12 maggio 2015, n. 94 1.195,00 euro 1.300,00 euro
2016 14 marzo 2016, n. 48 1.195,00 euro 1.300,00 euro
2017 21 febbraio 2017, n. 36 1.195,00 euro 1.300,00 euro
2018 31 gennaio 2018, n. 19 1.208,15 euro 1.314,30 euro
2019 25 gennaio 2019, n. 5 1.221,44 euro 1.328,76 euro
2020 10 febbraio 2020, n. 20 1.227,55 euro 1.335,40 euro
2021 21 gennaio 2021, n. 7 1.227,55 euro 1.335,40 euro
2022 16 febbraio 2022 n. 26 1.250,87 euro 1.360,77 euro
2023 3 febbraio 2023, n. 14
1.352,19 euro 1.470,99 euro
2024 29 gennaio 2024, n. 25 1.425,21 euro 1.550,42 euro

Riduzione dell’importo dell’indennità di disoccupazione

Alcune modifiche alla disciplina contenuta nell’articolo 4 sono state introdotte, a partire dal 1° gennaio 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Ai sensi dell’articolo 4, co. 3, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione. Invece, secondo la stessa norma – come modificata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 – con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione; tale riduzione decorre dal 1° giorno dell’8° mese di fruizione per i beneficiari che hanno compiuto il 55° anno di età alla presentazione della domanda.

Nota Bene Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ossia non si applica la riduzione pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (5,84%).

Per quanto tempo viene corrisposta la NASpI

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Come richiedere la NASpI e termini di decorrenza

L’articolo 6 dispone che la domanda di NASpI è presentata all’Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata dopo tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Si faccia attenzione che, in base a quanto previsto dall’art. 33, co. 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (con decorrenza dal 30 aprile 2020), per le domande di NASpI (e di DISCOLL) presentate oltre il termine ordinario di cui sopra, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data della cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

L’Inps, nella circolare 4 gennaio 2022, n. 2, ha precisato che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’Inps solo in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dei cittadini e degli Istituti di Patronato nel proprio sito internet. Le credenziali di accesso ai servizi per la NASpI sul portale Inps sono: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa al portale, la NASpI può essere richiesta con il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Condizionalità per i percettori delle prestazioni di sostegno al reddito

L’articolo 7, co. 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dispone espressamente che l’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’articolo 1, co. 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

La lettera g) appena citata individuava come “servizi competenti”, i centri per l’impiego di cui all’articolo 4, co. 1, lettera e), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L’intero articolo 1 è stato tuttavia abrogato, con decorrenza dal 24 settembre 2015, dall’articolo 34 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Ai sensi del co. 2, con il decreto legislativo di cui all’articolo 1, co. 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (tale decreto è finalizzato al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Infine, ai sensi del co. 3, con decreto del Ministro del lavoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate le condizioni e modalità per l’attuazione della presente norma nonché le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva ex co. 1.

Incentivi all’autoimprenditorialità

L’articolo 8, co. 1, dispone che il lavoratore che ha diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, e che non gli è stato ancora erogato, a questi fini:

  • quale incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; o
  • per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare (co. 2).

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI, a pena di decadenza, deve presentare all’Inps domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (co. 3). Attenzione però: l’articolo 33, co. 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che “sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 …”.

Infine, ai sensi del co. 4, il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI deve restituire tutta l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. La Corte Costituzionale, con sentenza 14 ottobre 2021, n. 194, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, co. 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sollevata, in riferimento all’articolo 3, co. 1, della Costituzione, dal Tribunale di Trento.

Compatibilità della NASpI col lavoro subordinato

L’articolo 9, co. 1, dispone che il lavoratore che (durante il periodo in cui percepisce la NASpI) instaura un rapporto subordinato il cui reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla NASpI, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi: in tal caso, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro; la contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli artt. 3 e 5 (requisiti e durata del trattamento).

Invece, ex co. 2, il lavoratore che (durante il periodo in cui percepisce la NASpI) instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’Inps entro 30 giorni (termine ampliato di 60 giorni dall’articolo 33, co. 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore o, se il lavoratore è impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

Ai sensi del co. 3, il lavoratore titolare di 2 o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (come modificato dall’articolo 1, co. 40, della legge n. 92/2012), e il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’Inps il reddito annuo previsto entro 30 giorni (termine ampliato di 60 giorni dall’articolo 33, co. 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) dalla domanda di prestazione.

Infine, ai sensi di quanto previsto dal co. 4, la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989.

Lavoro autonomo o di impresa individuale: compatibilità con l’indennità di disoccupazione

Mentre l’articolo 9 disciplina la compatibilità della NASpI con un’attività di lavoro subordinato, l’articolo 10 regolamenta la compatibilità dell’indennità NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. A tal fine, il co. 1 dispone che il lavoratore il quale (durante il periodo in cui percepisce la NASpI) intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l’Inps entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data:

  • di inizio dell’attività; e
  • in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Tale riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. In caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione, egli deve restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Anche in questo caso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33, co. 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i termini per assolvere agli obblighi di cui sopra sono ampliati di 60 giorni.

Infine, ex co. 2, la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989.

Decadenza dalla fruizione della NASpI

L’articolo 11 dispone che, ferme le misure conseguenti alla inottemperanza quanto agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’articolo 7, co. 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, co. 2 e 3;
  • inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, co. 1, primo periodo;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Contribuzione figurativa NASpI

Ai sensi dell’articolo 12, co. 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 4, co. 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al co. 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per determinare la retribuzione pensionabile ove siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile, ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva per i periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’articolo 24, co. 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (co. 2).

Soci lavoratori e personale artistico: in quale misura viene corrisposta l’indennità di disoccupazione

L’articolo 13 dispone che, per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602 (“Riassetto previdenziale e assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”), e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015, la NASpI è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4. Quindi, in pratica, per tali soggetti:

  • la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33;
  • se la retribuzione mensile è pari o inferiore all’importo individuato ogni anno dall’Inps, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile; se la retribuzione mensile supera tale importo, l’indennità è pari al 75% di tale importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra retribuzione mensile e tale importo (nel limite massimo annuale);
  • per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese dal 1° giorno del 6° mese di fruizione; tale riduzione decorre dal 1° giorno dell’8° mese per i beneficiari che hanno compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda;
  • infine, la NASpI non soggiace al prelievo del 5,84% ex articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Incentivo per l’assunzione di beneficiari di NASpI

L’articolo 2, co. 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – come modificato dall’articolo 7, co. 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (legge 9 agosto 2013, n. 99) – dispone che, al datore che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile che è pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

QUESTE LE ASSUNZIONI INCENTIVATE DEI BENEFICIARI DI NASPI

A tempo pieno e indeterminato SI A tempo parziale e indeterminato NO
A tempo pieno e determinato NO A tempo parziale e determinato NO

Attenzione però: il diritto ai benefici economici di cui appena sopra è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del recesso, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, o risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono tali condizioni ostative. Come precisato dall’Inps nella circolare 18 dicembre 2013, n.175, possono accedere alla misura incentivante tutti i datori, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex articolo 1, co. 3, della legge n. 142/2001, nonché le Agenzie di somministrazione per i lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Va infine evidenziato che il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità: vista la “ratio legis“, la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari della NASpI, e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.

Beneficiari di NASpI: assunzione in apprendistato

Una particolare misura incentivante è contenuta nell’articolo 47, co. 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale norma, per quanto qui di interesse, dispone che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, “senza limiti di età”, i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ivi inclusi appunto i beneficiari di NASpI.

Regime contributivo per i precettori di NASpI assunti in apprendistato

Quanto alle aliquote contributive applicabili al datore – in base a quanto precisato dall’Inps, nella circolare 14 novembre 2018, n. 108 – va evidenziato quanto segue:

a) il regime contributivo dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 47, co. 4, del decreto legislativo n. 81/2015, è lo stesso previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, tranne le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge;

b) nello specifico, detto regime contributivo è regolato come di seguito:

  • per effetto dell’applicazione delle norme ordinarie sull’apprendistato professionalizzante, si applica la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di 3 anni, elevabile a 5 per il settore artigiano edile e non;
  • non si applicano le agevolazioni introdotte dall’articolo 22, co. 1, della legge n. 183/2011;
  • sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della NASpI, con particolare riguardo all’articolo 2, co. 25 e 27, della legge n. 92/2012, è dovuta la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%) ex articolo 25 della legge n. 845/1978;
  • infine, ai sensi dell’articolo 47, co. 7, del decreto legislativo n. 81/2015, è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore e al lavoratore per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

QUESTE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’APPRENDISTATO DALLA NASPI

Datore fino a 9 dipendenti Datore di lavoro da 10 dipendenti in su
Aliquota totale è 8,95% (3,11% a carico datore + 5,84% a carico apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico datore e 5,84% a carico apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e al 17,45% (11,61% a carico datore + 5,84% apprendista) dal 25° al 36° mese (60° artigianato edile e non). Nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista).

Nota bene Per l’apprendistato di I livello con datore fino a 9 dipendenti, la contribuzione è azzerata per i primi 3 anni; inoltre: non è dovuto il contributo di finanziamento della NASpI (1,61%) né il cd. ticket di licenziamento.

Al termine dell’apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto, per effetto dell’articolo 47, co. 7, del decreto legislativo n. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali del datore e così anche quella a carico del lavoratore. Inoltre, il datore soggetto alla disciplina delle integrazioni salariali, deve versare anche la relativa contribuzione di finanziamento.

Percettori di NASpI e apprendistato: cosa accade in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Quanto alla disciplina del licenziamento, la norma dispone che, per i lavoratori in esame, si applicano, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, co. 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali. Quindi, in pratica, non è ammesso il recesso al termine del periodo formativo dando semplicemente il preavviso ma (al netto dell’eventuale recesso durante il periodo di prova) il datore può licenziare solo in presenza della giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo od oggettivo.

Obblighi contributivi a carico del datore

L’erogazione della NASpI è a cura e carico dell’Inps, ma è finanziata da una apposita contribuzione a carico del datore. In pratica, vi sono tre diverse “fonti”, e cioè:

  • un contributo ordinario, pari all’1,61% della retribuzione imponibile, dato dalla somma del contributo base (1,31%) e di quello ex articolo 25 della legge n. 845/1978 di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%);
  • un contributo addizionale dell’1,4% sui contratti a termine (anche in somministrazione, con alcune eccezioni); incrementato di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo;
  • un contributo – cd. ticket – di licenziamento, dovuto nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Per ulteriori approfondimenti, si veda il messaggio Inps 30 giugno 2015, n. 4441, nonché la circolare Inps 12 maggio 2015, n. 94.

Link iscrizione multi rubrica