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Apprendistato di I livello: le istruzioni Inps

L’art. 1, co. 8, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e l’art. 15-bis, co. 12, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, hanno introdotto – per le nuove assunzioni in apprendistato di I livello, effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, da parte di datori fino a 9 dipendenti – uno sgravio contributivo del 100%. L’Inps, con la circolare 18 giugno 2021, n. 87, ha fornito le indicazioni operative in materia.

Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il datore che, tra le altre condizioni, rispetta le regole del de minimis, può godere di un esonero contributivo totale per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto (per gli anni successivi al 3°, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%). Tale misura riguarda solo le assunzioni effettuate in apprendistato di I livello dai datori che non occupano più di 9 dipendenti alla data dell’assunzione agevolata, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. L’aliquota a carico dell’apprendista, invece, è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo formativo. Particolari indicazioni riguardano i contributi dovuti in caso di trasformazione del contratto da I a II livello e la prosecuzione a tempo indeterminato nonché il recupero delle differenze contributive per gli assunti prima delle nuove istruzioni.

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