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Cassazione 12939 del 23 maggio 2017 – Conservazione a norma e datazione del documento informatico

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n° 12393 del 23 maggio 2017, ha avuto modo di occuparsi di una delle materie di maggiore attualità nell’ambito dell’informatica giuridica, ossia, della conservazione dei documenti digitali e della loro datazione.
Il caso oggetto di pronuncia, per quanto di interesse rispetto alla presente analisi, riguardava l’inammissibilità – pronunciata dal Tribunale di Rovigo – della produzione di un cd-rom contenente una serie di contratti di leasing.
Detta inammissibilità veniva dichiarata in virtù dell’asserita carenza di una datazione certa, posto che, la datazione de qua – avvenuta tramite apposizione di marca temporale in sede di digitalizzazione dei documenti – difettava della prova, da fornirsi – sempre secondo il Tribunale di Rovigo – ad opera di parte opponente, del rispetto delle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali, nonché di validazione temporale, formazione e conservazione del documento medesimo. Regole espressamente previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009.
Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto di cassare con rinvio la pronuncia del Tribunale Veneto, in virtù delle seguenti ragioni: Se è vero che l’art. 20, comma 3, cod. amm. Digitale prevede che la data e l’ora del documento informatico sono opponibili ai terzi solo «se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale», è anche vero che l’accreditamento e la conseguente iscrizione della società certificatrice nell’apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA, ai sensi dell’art. 29 cod. cit. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179) comporta necessariamente una presunzione di conformità della sua attività a dette regole – che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, chi richieda l’accreditamento deve impegnarsi a rispettare – in ciò risiedendo appunto l’utilità di un accreditamento da parte della pubblica autorità.
Conseguentemente, è onere di chi intenda contestare che una certificazione sia avvenuta nel rispetto delle regole tecniche, allegare e provare che il certificatore non le abbia invece rispettate.
E tale allegazione in fatto non può, ai sensi dell’art. 394, ult. comma, cod. proc. civ., essere effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio. [omissis]
Il Tribunale ha perciò errato nell’addossare alla creditrice opponente l’onere della prova del rispetto delle regole tecniche sulla validazione temporale, ai sensi del richiamato art. 20, comma 3, cod. amm. digitale, e conseguentemente sono fondate le censure della ricorrente…“
La Suprema Corte di Cassazione, quindi,  ha stabilito come sia onere della parte interessata a negare la certezza della datazione di un documento conservato a norma, dare prova in giudizio della violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale e la sottoscrizione del documento informatico di cui alle regole tecniche stabilite dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, espressamente richiamate dall’art. 20 comma III del Codice dell’Amministrazione Digitale: “Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell’articolo 71. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale”.
Il documento digitale conservato a norma da un conservatore abilitato AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), quindi, farà piena prova in giudizio sia del corretto processo di formazione del pacchetto di conservazione, sia della datazione (che come previsto dall’articolo sopra citato sarà opponibile ai terzi) e diverrà onere di controparte dar prova contraria del mancato rispetto della normativa tecnica prevista dal legislatore per le procedure di conservazione de quibus.
Il provvedimento in commento, quindi, si palesa come uno dei primissimi esempi  di statuizione in materia di conservazione a norma dei documenti digitali ed è di centrale importanza per il giurista moderno che, sempre più, dovrà affidarsi a sistemi di conservazione di questo tipo per mantenere nel tempo inalterato il valore e la leggibilità dei documenti digitali relativi alle proprie pratiche di ufficio ed anche alle procedure giudiziarie nelle quali di trovasse ad esser essere nominato quale Difensore.
Concludendo la Corte di Cassazione ha condivisibilmente accolto il ricorso proposto, cassando con rinvio il provvedimento del Tribunale di Rovigo ed enunciando il seguente principio di diritto: “è onere della parte interessata a negare la certezza della data – e dunque, nel giudizio di opposizione a stato passivo, è onere del curatore fallimentare – allegare e provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale, al rispetto delle quali l’art. 20, comma 3, cod. amm. digitale subordina l’opponibilità ai terzi della data (e dell’ora) apposta al documento informatico da certificatore accreditato e iscritto nell’elenco di cui all’art. 29, comma 6, cod. cit. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 179 del 2016), e tale allegazione in fatto non può essere effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio.”
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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