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Processo Amministrativo Telematico – TAR Molise – Contenuto della procura alle liti

Buone prassi operative in termini di redazione della procura alle liti.

Con la recente pronuncia n. 437 del 10 dicembre 2019, il T.A.R. Molise ha avuto modo di occuparsi di un tema estremamente importante ma spesso sottovalutato nella pratica professionale giornaliera, ossia, quello del contenuto della procura alle liti rilasciata al difensore.

Come è noto, nell’ambito del Processo Amministrativo Telematico, il tema è direttamente trattato dagli articoli 39 e 40 del c.p.a., con espresso rimando all’art. 83 c.p.c.; quest’ultimo – nello specifico – prescrive che: “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

Se quindi, nei procedimenti sia civili che amministrativi, la procura alle liti veniva normalmente posta in calce o a margine del primo atto difensivo di parte, oggi – a seguito dell’avvento delle procedure telematiche – ciò non risulta più essere possibile. La procura, difatti, sarà sempre un documento separato rispetto all’atto principale del deposito, e si riterrà congiunto all’atto in oggetto in virtù della presenza all’interno dello stesso invio telematico.

La giurisprudenza di settore, quindi, si è più volte occupata del problema della riferibilità della procura all’atto per la quale sarebbe stata rilasciata, non tanto per specifiche problematiche legate alla “congiunzione” informatica fra i due documenti, quanto invece per il contenuto specifico della procura stessa che, molto spesso, non viene sottoscritta contestualmente all’atto principale ma in un momento antecedente.

Nel caso oggetto di commento, in effetti, la procura alle liti era stata rilasciata su supporto cartaceo, poi sottoscritta olograficamente dal difensore, scansionata e infine sottoscritta digitalmente con espressa asseverazione ex art. 22 CAD.

Il TAR Molise, pur ammettendo che le modalità di creazione di tale documento informatico fossero pienamente aderenti al combinato disposto del sopra citato art. 22 comma II del CAD e dell’art. 8 del DPCM 16/02/2016 n. 40, lo ha però ritenuto carente – nonché in parte incompatibile –  in termini di contenuto e di riferibilità al ricorso, precisando che: “la procura in questione è assolutamente carente, essendo stata formulata in termini generici, senza alcun riferimento all’oggetto del ricorso, alle parti ed dell’autorità davanti alla quale deve essere incardinato il giudizio (in tal senso TAR Molise, 27.03.2017 n. 110).

Né alle predette carenze può sopperire il fatto che, ai sensi dell’art. 8, co. 3 lett. b), del DPCM 16.02.2016 n. 40, trattandosi di procura rilasciata su foglio separato, da cui è estratta copia informatica depositata unitamente al ricorso, la stessa si considera apposita “in calce all’atto cui si riferisce”.

Ed infatti, se pure è vero che la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale” (Cassazione civile, Sez. II, 17/03/2017 n. 7014), è però parimenti vero che la stessa giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la predetta presunzione di specialità è da imputare alla “posizione topografica della procura” che “è idonea a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede” (Cass, civ., Sez. lav., 03/07/2009 n. 15692), sicché viene meno nel caso in cui la procura presenti contenuti “incompatibili con il ricorso” (Cass. civ., Sez. I, 16.12.2004 n. 23381).

Nel caso di specie, la procura allegata dalla ricorrente riporta la firma digitale del difensore con data 1.11.2019, sicché è certo che la stessa sia stata rilasciata in data antecedente alla predisposizione del ricorso che riporta la data del 2.11.2019, e quindi nella ignoranza del relativo contenuto.

In virtù dell’assunto in commento, quindi, si riportano di seguito quelle che sono delle buone prassi operative – in passato già descritte in altri articoli apparsi su questo portale – in termini di redazione della procura alle liti:

  • La procura dovrebbe preferibilmente avere la medesima data dell’atto cui si riferisce.
  • La stessa dovrebbe contenere l’indicazione dell’oggetto del ricorso, dell’autorità presso la quale la procedura sarà incardinata, nonché i dati anagrafici del cliente e delle controparti.
  • Qualora la stessa sia stata unita a un atto di citazione anziché a un ricorso, dovrebbe essere preferibilmente notificata unitamente all’atto di citazione stesso.

Pur comprendendo che, decisioni di tale tipologia, appaiano decisamente orientate verso il formalismo più intransigente, non si può però prescindere – nella ordinaria pratica professionale – dal prenderle in debita considerazione.

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