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Inapplicabilità della normativa in materia di sottoscrizione digitale degli atti processuali al procedimento presso la Corte di Cassazione

Con la recente pronuncia n° 7443 del 23 marzo 2017, la Suprema Corte di Cassazione si è occupata dell’applicabilità dei principi del Processo Civile Telematico al procedimento presso la Corte e, in particolare, della possibilità di sottoscrivere digitalmente gli atti che siano poi oggetto di successivo deposito.
Preliminarmente all’analisi della pronuncia in parola, però, giova ripercorrere la fattispecie oggetto di analisi.
Nel caso di specie parte ricorrente eccepiva preliminarmente l’ammissibilità del controricorso notificato via PEC all’indirizzo di uno dei due legali della parte convenuta, poiché detto legale non era stato indicato nel ricorso quale soggetto destinatario delle comunicazioni e notificazioni.
Sul punto la Suprema Corte ha però ritenuto l’eccezione infondata, ribadendo un principio oramai consolidato, ossia, quello del raggiungimento dello scopo dell’atto qualora lo stesso sia stato regolarmente portato a conoscenza – se non anche del domiciliatario – quanto meno del difensore della parte.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto – come detto – infondate le censure in riferimento all’eccezione di inammissibilità della notificazione di detto atto perché effettuata presso indirizzo PEC (dell’Avv……[omissis]) non indicato nello stesso ricorso come destinatario delle comunicazioni e notificazioni (da effettuarsi, invece, presso l’indirizzo PEC dell’avv. …………[omissis]), occorre rilevare che l’avv. [omissis] è indicato sia nel ricorso, che nel mandato in calce allo stesso atto, come difensore della……….[omissis];
che trova, quindi, applicazione il principio (predicabile anche rispetto alla notifica a mezzo PEC) secondo cui “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass., S.U. n. 14916/2016): rilevando, nella specie, il deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale, con la quale, oltre ad eccepire il predetto vizio della notificazione, la società ricorrente si è anche difesa sul fondo dei ricorsi, principale e incidentale;”
La Suprema Corte, quindi, oltre a rigettare l’eccezione sopra emarginata, ha ammesso in tutto e per tutto la possibilità di notificazione via PEC di un ricorso o di un controricorso per Cassazione, e non potrebbe essere altrimenti posto che l’art. 1 della L. 53 del 1994 consente chiaramente a “L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge…” di “…eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”, senza che si faccia differenza alcuna fra atti relativi ad un processo civile pendente presso un Tribunale o presso la Corte di Cassazione.
In virtù di ciò – in effetti – non si comprende il successivo assunto della Suprema Corte in ordine, invece, alla sottoscrizione dell’atto oggetto di notificazione via PEC:  “in riferimento all’eccezione di mancanza di sottoscrizione digitale e materiale del controricorso/ricorso incidentale, occorre premettere che nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui aD.L. n. 179 del 2012, art. 16 – bis, commi da 1 a 4 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte; che, pertanto, il controricorso/ricorso incidentale della [omissis] depositato presso la cancelleria di questa Corte è privo di sottoscrizione autografa;
che, tuttavia, in calce a detto atto è allegata la procura rilasciata all’Avv. [omissis] e da esso sottoscritta in modo autografo, dovendo, quindi, trovare applicazione il principio per cui “la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso” (Cass. n. 18491/2013);”
La Corte ritiene quindi il controricorso privo di sottoscrizione autografa.
Sul punto si deve, in via preliminare, sottolinearsi che all’interprete non è dato sapere se il controricorrente abbia depositato in cancelleria una copia semplice del controricorso notificato o se, come avrebbe dovuto effettivamente fare, abbia prodotto una copia autentica di tale atto e delle PEC di accettazione e consegna, così come espressamente previsto dall’art. 9 comma 1bis della L. 53 del 1994.
L’atto notificato per via telematica, infatti, certamente non potrà che essere trasmesso alla Cancelleria della Corte di Cassazione nella forma della copia autenticata, posto che – come ribadito dalla Corte stessa – ad oggi non è ancora possibile la trasmissione digitale degli atti di causa presso detto ufficio.
Posta tale premessa, però, rimane inalterata la portata del principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento e che, a tutti gli effetti, cozza con la normativa europea recentemente recepita nel nostro Ordinamento (Regolamento UE N. 910/2014 del 23 luglio 2014, alias regolamento Eidas) che espressamente prevede (art. 25 Regolamento Eidas): “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.”
Alla sottoscrizione elettronica, e quindi anche a quella digitale che ne rappresenta una sub species, non può – in virtù del principio di non discriminazione espresso dal suddetto regolamento – essere negata la piena efficacia giuridica e probatoria propria della sottoscrizione autografa.
Qualora, tornando al caso oggetto di analisi, il controricorrente avesse correttamente provveduto al deposito della copia autenticata ex art. 9 comma 1bis L. 52/1994 dell’atto notificato e – operazione sempre consigliabile – avesse consegnato al momento dell’iscrizione a ruolo anche un supporto digitale contenente l’originale dell’atto de quo e della notificazione, l’assunto della Suprema Corte sarebbe da criticare nella parte in cui non rispetta i principi del Codice dell’Amministrazione Digitale nonché il Regolamento Eidas.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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