Contratto a termine: rinvio al 2026 per le “causali individuali”
30 aprile 2024, 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025, e ora 31 dicembre 2026: fino a questa (nuova) data, infatti, datore e dipendente potranno prevedere direttamente – in assenza di disciplina collettiva – le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che, in taluni casi, legittimano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato.
L’articolo 19, co. 1, del decreto legislativo 15 giugno 2025, n. 81, dispone che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
- b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026 (il previgente termine del 31 dicembre 2025 è stato così modificato dall’articolo 14, co. 6-bis, del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, nel testo risultante a seguito della sua conversione da parte della legge 8 agosto 2025, n. 118), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
In pratica, nella gerarchia delle fonti individuata dalla norma – al netto dei contratti a termine stipulati per le cosiddette esigenze sostitutive – il compito di individuare le cosiddette “causali” spetta sempre in via prioritaria ai contratti collettivi
- nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e
- aziendali stipulati dalle loro RSA o dalla RSU.
Se il contratto collettivo non è ancora intervenuto – e fino a che ciò non avvenga – datore e dipendente (beninteso: in ogni caso non oltre il 31 dicembre del prossimo anno) possono fare da soli e individuare direttamente e autonomamente le cosiddette esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Queste sono richieste nelle seguenti ipotesi:
- contratto di durata superiore ai 12 mesi;
- contratto in deroga presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- proroga o rinnovo oltre il 12° mese di durata.