Lavoro e HR

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Contratto intermittente: illegittimità e NASpI

Due recenti interventi giurisprudenziali hanno evidenziato aspetti importanti del cosiddetto contratto di lavoro “a chiamata” (noto anche come "job on call"); la prima decisione ha rivolto l’attenzione all’inesistenza delle condizioni per la stipula di tale rapporto e alle relative (gravi) conseguenze; la seconda ha interpretato “estensivamente” la normativa per quanto concerne il diritto alla NASpI.

Al netto dei divieti previsti dall’art. 14, l’art. 13 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

  • in base alle esigenze individuate dai contratti collettivi;
  • in assenza di previsione del contratto collettivo, per le attività ex Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;
  • in ogni caso, con soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni siano svolte entro il 25° anno), e con più di 55 anni.

Ed ecco, quindi, la prima pronuncia: per il Tribunale di Torino (sentenza 20 ottobre 2025), se non sussiste alcuno di tali presupposti, il contratto di lavoro intermittente è nullo ex art. 1418 cod. civ. e va considerato quale contratto ordinario, in applicazione di conversione negoziale; nel caso in esame, vista la presenza di altre irregolarità (a prescindere dal diritto della dipendente a vedersi retribuire tutte le ore effettivamente lavorate), il giudice ha disposto la trasmissione degli atti del processo agli Enti previdenziali, all’Ispettorato del Lavoro nonché all’Agenzia delle Entrate, per i provvedimenti di loro competenza.

Per riferire dell’altra questione, occorre una premessa: l’art. 9, co. 1, primo periodo, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, dispone che il lavoratore che (nel periodo in cui percepisce la NASpI) instaura un rapporto subordinato il cui reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. 

Circa tale previsione, la Cassazione (ordinanza 11 marzo 2026, n. 5451) ha stabilito che, se nel periodo in cui percepisce la Naspi il lavoratore instaura un rapporto intermittente senza obbligo di disponibilità, il cui reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso per l’imposizione fiscale, ai sensi della norma citata, non decade dalla NASpI in godimento, se i giorni di effettivo lavoro non sono superiori a 6 mesi. Peraltro, la stessa Cassazione (sentenza 16 luglio 2025, n. 19638, richiamata nell’ordinanza citata) aveva già affermato che ai fini della decadenza dalla NASpI ex art. 9, co. 1, per l’ipotesi di instaurazione di un rapporto subordinato di durata eccedente i 6 mesi e con reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto ma quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, così che la decadenza non opera se il nuovo rapporto subordinato ha avuto, in concreto, durata inferiore a 6 mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita.

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