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CTP Reggio Emilia – Sentenza 10/10/2017 – Inammissibilità della costituzione telematica in caso di ricorso cartaceo

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la pronuncia n° 245 del 10 ottobre 2017, si è occupata – con uno dei primi provvedimenti sul tema – della costituzione in giudizio telematica, e quindi tramite il canale SIGIT, in caso di notificazione cartacea del ricorso introduttivo.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente aveva provveduto alla notificazione dell’atto di impugnazione con le forme canoniche e, quindi, in via cartacea.
Allo stesso modo aveva poi operato l’iscrizione a ruolo della procedura senza scegliere di utilizzare gli strumenti digitali.
L’amministrazione resistente, invece, si era costituita in giudizio mediante il deposito telematico – e quindi tramite il sistema S.I.G.I.T. – della propria comparsa di costituzione in giudizio.
Orbene, in virtù di due specifiche argomentazioni relative all’analisi del Decreto Ministeriale 163/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha ritenuto che l’amministrazione de qua non potesse “dirsi essersi validamente costituita e non possa dirsi avere prodotto controdeduzioni e documenti in quanto non risultanti al fascicolo processuale”.
La CTP emiliana giunge a tale conclusione in virtù del disposto degli articoli 9 e 10 del Decreto Ministeriale sopra citato, ma vediamo attraverso quale iter logico: innanzitutto viene richiamato l’art. 9 comma I, il quale specifica “Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall’articolo 5.” e, immediatamente di seguito, il disposto di cui all’art. 10 del medesimo decreto “1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. 2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1”.
Ad avviso della Commissione Provinciale, quindi, l’analisi del combinato disposto degli articoli sopra citati, comporterebbe “che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit, mentre nell’altro caso, quello cioè in cui il ricorrente non abbia notificato il ricorso tramite PEC, ma abbia utilizzato altri canali, ad esempio il deposito presso la controparte o l’invio, alla stessa, tramite posta, la costituzione un giudizio debba avvenire senza utilizzare il sistema Sigit ma in altro modo, cioè utilizzando il deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite, anche qua, invio tramite posta, alla stessa”.
Ad avviso dei giudici tributari di Reggio Emilia, quindi, la scelta fra deposito telematico e deposito cartaceo nell’ambito del PTT dovrebbe essere fatta a monte, ossia, al momento della notificazione del ricorso e non al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura.
In ordine, poi, alla costituzione in giudizio di parte resistente la CTP prosegue per quanto attiene poi la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa il 3° comma dell’art 10, la stesso avviene con le modalità del comma 1” il richiamo, tout court, alle “modalità indicate al comma I” fa si che lo stesso debba essere interpretato nel senso che venga, implicitamente, richiamato anche l’inciso “nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 9” cioè mediante PEC; in conclusione il sistema si ricostruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo diciamo “cartaceo”, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e detta parte resistente debba avvenire in modo “cartaceo” , cioè con deposito di copia del ricorso o dette controdeduzioni presso la Commissione”
Ad avviso della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, quindi, non solo la scelta del deposto “telematico/cartaceo” dovrebbe essere fatta al momento della notificazione del ricorso ma, tale scelta, vincolerebbe inscindibilmente anche parte resistente.
L’analisi operata dalla Commissione emiliana risulta essere decisamente interessante ma, probabilmente, carente dal punto di vista dell’analisi generale della normativa di riferimento.
In primis, difatti, non viene preso in esame il disposto dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 163/2013 che al comma I chiarisce come “Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.”, stabilendo una sostanziale facoltatività per la creazione dell’atto processuale nelle forme digitali.
Le parti, quindi, potranno scegliere se formare gli atti del processo come documenti informatici e, nel caso di scelta positiva, il Decreto Ministeriale de quo si occuperà di illustrarne le modalità e la disciplina generale.
Il legislatore, in questo caso, sembra aver posto a fondamento dell’applicabilità di detto regolamento al processo tributario la scelta – operata dalla parte – di formare gli atti del processo come documenti informatici. Scelta che, lo si ricorda, in questo caso il ricorrente non aveva operato, optando invece per la notificazione ed iscrizione a ruolo nelle forme ordinarie.
Oltre a questo, il richiamo che la Commissione opera all’art. 10 e – conseguentemente – all’art. 9 del Decreto in parola, manca di un passaggio.
Detto articolo 9, infatti, richiama espressamente (come sopra evidenziato) il disposto di cui all’art. 5 del medesimo provvedimento normativo, che si riferisce alle modalità operative per la notificazione e comunicazione via PEC degli atti processuali, ma tale richiamo è operato utilizzando una particolare accezione “Il ricorso e gli altri atti del processo tributario… [omissis]….sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall’articolo 5” come a dire, quindi, qualora si scelga di utilizzare la PEC per la notificazione allora si dovranno seguire le modalità di cui all’art. 5.
Non pare invece, ad avviso di chi scrive, che tale accezione possa essere letta nel senso dell’obbligatorietà del ricorso alla PEC, poiché – a ben guardare – se si seguisse detta interpretazione ci troveremmo già dinanzi ad una generale obbligatorietà del deposito telematico nel processo tributario che, in virtù dell’art. 2 sopra richiamato, non è logicamente sostenibile.
Se quindi il ricorrente ha a tutt’oggi la facoltà di scegliere come notificare il proprio atto introduttivo, la normativa di cui all’art. 10 richiamata dalla Commissione Provinciale potrà essere letta nel senso dell’obbligatorietà solo in caso di notificazione via PEC e non anche nel caso di notificazione cartacea.
Chiarendo meglio: la norma de qua espressamente prevede che la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire con modalità telematiche “nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 9” e quindi nel caso di notificazione via PEC del ricorso stesso, ma non prevede anche l’ipotesi contraria – ossia – non prevede che nel caso di ricorso notificato cartaceamente non si possa egualmente procedere all’iscrizione a ruolo tramite S.I.G.I.T.
Indubbiamente l’assenza di una norma che consenta al Difensore – anche nell’ambito del PTT – di provvedere all’attestazione di conformità della copia digitale di un atto originale analogico, ostacola grandemente il realizzarsi di ipotesi di questo tipo e, per tale motivo, ciò ha determinato nei commentatori un generale ricorso a consigli prudenziali. Certamente, quindi, non si consiglierà l’iscrizione a ruolo digitale di un atto notificato in via cartacea, ma ciò non significherà – di per sé – che detta attività debba essere ritenuta illegittima.
Venendo, poi, all’analisi del comma III dell’art. 10 D.M. 163/2013 non si potrà non ritenere che, analogamente, nessun obbligo di costituzione cartacea vi sia, per la parte resistente, qualora il ricorrente abbia optato per l’iscrizione a ruolo del procedimento nelle forme analogiche poiché – oltretutto – il sopra citato art. 2 del medesimo decreto consente genericamente la facoltà di formazione degli atti del processo in formato digitale.
La Commissione Provinciale emiliana però, vi è da sottolinearlo, analizza – ad avviso di chi scrive – correttamente il legale fra il comma III ed il comma I di detto art. 10, nel senso che, qualora il ricorso sia stato notificato via PEC ed il ricorrente abbia poi iscritto la causa a ruolo tramite le forme telematiche, vi potrebbe essere un generale obbligo di costituzione telematica da parte del resistente.
L’uso del condizionale è però d’obbligo poiché – vi è sempre da ricordarlo – l’art. 2 comma III del Decreto Ministeriale 163/2013 specifica l’unico vero e proprio obbligo espresso di utilizzo dello strumento digitale nell’ambito del processo tributario: “La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.”
In buona sostanza il legislatore rimette sempre la scelta alla parte e oltretutto, nel caso di sostituzione del difensore, lo fa consentendo di operare nuovamente tale scelta.
Se quindi nei principi generali dell’art. 2 è contenuta una sostanziale facoltà di opzione posta in capo alla singola parte in causa e non alla controparte del giudizio, sarà quanto meno necessario – ad avviso di chi scrive – un intervento normativo volto ad un più corretto e chiaro coordinamento fra le norme, in attesa del quale il consiglio prudenziale è sempre quello di utilizzare il deposito digitale solo nel caso di notificazione via PEC del ricorso e viceversa le forme canoniche di deposito nel caso invece di notificazione cartacea.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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