Decreto ingiuntivo e fattura elettronica: l’xml della fattura ha lo stesso valore dell’estratto autentico delle scritture contabili
Il Tribunale di Cuneo si è recentemente pronunciato in merito agli allegati che devono essere obbligatoriamente presentati per l’emissione di un decreto ingiuntivo, tra cui le fatture elettroniche. Vediamo nel dettaglio quanto stabilito dal Tribunale piemontese.
A partire dall’anno 2019 la giurisprudenza di merito si è più volte interrogata sul valore probatorio della fattura elettronica ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo.
Come è noto, infatti, per la concessione di un decreto ingiuntivo basato su fattura l’art. 634 del codice di procedura civile richiede espressamente l’allegazione delle così dette “scritture contabili autenticate”, dalle quali risulti l’avvenuta registrazione – da parte del creditore – della fattura che si intende azionare.
I Tribunali di merito, in particolari i Giudici di Verona, Padova e Vicenza, hanno dato – nel corso degli ultimi anni – diverse interpretazioni in relazione agli allegati obbligatori per il ricorso monitorio, ritenendo: da un lato necessario la mera trasmissione della fattura in formato .xml e delle ricevute di trasmissioni allo SDI (Verona e Padova), dall’altro l’obbligatorietà di allegare comunque l’estratto notarile delle scritture contabili (Vicenza).
Recentemente, sul punto, è tornato il Tribunale di Cuneo, che con pronuncia del 14 aprile scorso ha ritenuto come, “ai fini della concessione di decreto ingiuntivo, le fatture elettroniche, laddove prodotte in formato “.xml”, costituiscono duplicati informatici ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera i-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005 e, alla luce del disposto dell’art. 1, comma 3-ter, del d.lgs. 127/2015, possono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c.” Il Tribunale piemontese, in modo assolutamente condivisibile, ha quindi stabilito come la fattura elettronica che sia stata regolarmente trasmessa attraverso il sistema di interscambio, sia del tutto idonea a fondare la prova richiesta dall’art. 634 c.p.c., non rendendosi necessaria anche l’allegazione dell’estratto autentico delle scritture contabili.