I Tribunali possono emettere la formula esecutiva digitale di un decreto ingiuntivo non opposto?
Devo procedere alla richiesta di esecutorietà di un decreto ingiuntivo non opposto. So di dover procedere alla richiesta in via telematica, ma ho avuto notizia che alcuni Tribunali hanno iniziato a emettere anche la formula esecutiva digitale. È vero?
Nel corso degli ultimi mesi alcuni Tribunali hanno effettivamente attivato dei protocolli di intessa atti a rendere possibile l’emissione della formula esecutiva anche digitale. Tali protocolli sono stati da più parti contestati per la mancanza di una solida base normativa di riferimento.
A partire dallo scorso 25 dicembre 2020, però, il problema è stato superato dall’entrata in vigore della Legge 176/2020 che – convertendo i vari decreti “ristori” emessi nelle scorse settimane – ha introdotto il comma 9bis all’interno dell’art. 23 del D.L. 137/2020. Tale nuovo comma prevede oggi la possibilità di emissione della formula esecutiva digitale da parte della Cancelleria.
In particolare, tale norma, consente – a seguito di istanza telematica da parte del Difensore – al cancelliere il rilascio di copie esecutive digitali, consistenti “in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.”
Tale documento, formato con le modalità sopra indicate, verrà poi sottoscritto digitalmente dal cancelliere e potrà essere scaricato dal fascicolo telematico (in copia informatica o in duplicato informatico) a opera del difensore.