Lavoro e HR

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Esonero dello 0,8% per i lavoratori dipendenti nel 2022

Dopo l’emanazione delle istruzioni Inps, diventa finalmente operativo l’esonero di 0,8 punti percentuali previsto, per il solo anno 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sulla contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, esclusi i domestici.

L’articolo 1, co. 121, della legge di Bilancio 2022, dispone che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, escluso il lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali purché la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

L’Inps, nella circolare 22 marzo 2022, n. 43, in estrema sintesi ha precisato quanto segue:

  • accedono al beneficio tutti i dipendenti (esclusi i domestici ma inclusi gli apprendisti) di datori, pubblici e privati, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di imprenditori;
  • la riduzione di 0,8 punti percentuali comporta che – se l’aliquota a carico del lavoratore è il 9,19% – essa scende all’8,39%;
  • la soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, è pari a 2.692 euro per il singolo mese: ove si superi tale limite, non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore;
  • circa la tredicesima, ove i ratei siano erogati nei singoli mesi, fermo che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale a 2.692 euro, è possibile operare la riduzione anche sui ratei di tredicesima, se il loro importo non supera nel mese di erogazione euro 224 (2.692/12);
  • non è richiesto, in capo al datore, il possesso del DURC e il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • infine, tale esonero non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal cd. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Per le indicazioni operative in relazione ai flussi Uniemens si vedano i paragrafi 7, 8 e 9, della circolare Inps 22 marzo 2022, n. 43.
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