Lavoro e HR

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Esonero under 36, agevolazione per l’assunzione di donne svantaggiate e Decontribuzione Sud: prorogati al 30 giugno 2022

In attesa di nuove decisioni da parte della Commissione Europea, i datori di lavoro hanno tempo fino al 30 giugno per procedere all’assunzione di giovani under 36 e di donne svantaggiate, nonché per godere della cosiddetta Decontribuzione Sud. Di seguito il punto, alla luce delle indicazioni Inps.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, ha previsto alcune disposizioni volte ad agevolare le nuove assunzioni o il mantenimento del rapporto di lavoro. Nel concreto, si tratta delle seguenti fattispecie:

  • esonero per l’occupazione di giovani che non hanno ancora compiuto il 36° anno (co. 10-15);
  • esonero per l’occupazione di donne svantaggiate (co. 16-19);
  • mantenimento dell’occupazione (quindi, non solo per le nuove assunzioni) nelle Regioni del Mezzogiorno (co. 161-168), altrimenti noto come Decontribuzione Sud.

Ebbene, poiché l’autorizzazione della UE per tutte e tre le misure citate scadeva il 31 dicembre 2021, con il messaggio 26 gennaio 2022, n. 403, l’Inps ha reso noto che la Commissione europea, l’11 gennaio 2022, ha prorogato l’applicabilità di tali agevolazioni al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework. Ne consegue che i benefici in esame potranno trovare applicazione anche per gli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022. Ma non è tutto, la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sez. 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2.300.000 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Tali esoneri non spettano alle imprese del settore finanziario, ossia quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities.

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