FAQ • Processo civile telematico

C’è l’obbligo di domiciliazione in caso di deposito fuori Foro?

Devo iscrivere a ruolo un atto di citazione fuori dal mio Foro di appartenenza. Devo continuare a domiciliarmi presso un Collega di quel Foro oppure può bastare l’indicazione della mia PEC?

Non sarà assolutamente necessario domiciliarsi presso un Collega in caso di deposito fuori Foro.

Vi sono però da fare alcune precisazioni: in primis, a seguito della recente riforma dell’art. 125 c.p.c., non sarà più necessario indicare il proprio indirizzo PEC nell’atto introduttivo del giudizio, oltre a questo, vi è poi da sottolineare come l’art. 82 R.D. n. 37/1934 non sia mai stato oggetto di un’abrogazione espressa.

Per comprendere, quindi, come sia possibile evitare la domiciliazione fisica presso un Collega del Foro di riferimento, dovremo guardare al disposto di cui all’art. 16 sexies D.L. 179/2012, il quale prevede che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’ articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”. In buona sostanza, quindi, la norma de qua è andata  modificare la previsione negativa della normativa in materia di obbligo di domiciliazione, ossia, la notificazione in cancelleria come sanzione per la mancata elezione di un domicilio fisico nel circondario del Tribunale di riferimento.

Tale notifica in cancelleria sarà possibile solo in caso di mancanza di un indirizzo PEC valido in capo al Difensore, oppure in caso di malfunzionamento – per causa imputabile al Difensore stesso – del medesimo indirizzo PEC.

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