FAQ • Processo civile telematico

Come effettuare l’attestazione di conformità di atto notarile?

Devo depositare telematicamente, ai fini probatori, un atto notarile che detengo in copia conforme. Al momento della creazione della busta telematica dovrò provvedere ad attestare la conformità della scansione di tale atto a quello in mio possesso?

Non è necessaria alcuna attestazione di conformità.

Pur trattandosi di un atto notarile e quindi un documento giuridicamente rilevante ai fini dell’esito del procedimento, soprattutto se detenuto in copia conforme, non è però prevista dalla normativa processuale civilistica, la possibilità di produrre vera e propria attestazione di conformità.

Ciò a differenza, invece, di quella amministrativa e tributaria.

L’art. 16 decies del D.L. 179/2012 – che si occupa specificatamente del deposito telematico di scansione di atti e documenti da parte di soggetti abilitati esterni nell’ambito dei processi civili – prevede infatti che: “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del Giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.”.

L’attestazione di conformità, quindi, sarà necessaria unicamente quando si provveda al deposito “di un atto processuale di parte o di un provvedimento del Giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”, cosa che – con tutta evidenza – un atto notarile non è.

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