FAQ • Crisi di impresa

Concordato in bianco: uno strumento per uscire dalla crisi?

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, a quali soluzioni potrebbe ricorrere un’impresa in crisi al fine di evitare la dichiarazione di fallimento?

Un’alternativa da valutare per l’impresa pesantemente danneggiata dalla pandemia Covid-19 potrebbe essere la stipulazione di un concordato preventivo in bianco, ai sensi dell’art. 161 co. 6 L.F.. Si tratterebbe di depositare un ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta e il piano successivamente, entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni, e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

Nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2021, l’impresa avrebbe la possibilità di depositare la domanda di concordato preventivo con riserva, sospendendo contestualmente i pagamenti, e successivamente, decorsi 120 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni, potrà rinunciare alla procedura senza subire alcuna conseguenza. Infatti, alla scadenza dei termini, alternativamente alla presentazione del piano e della proposta di concordato, essa potrà depositare un atto di rinuncia alla procedura, predisponendo un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67 co.3 lett.d) L.F.

In tal modo, il debitore, potrebbe adottare questo escamotage per eventualmente guadagnare del tempo ed evitare il rischio di fallimento, fermo restando la previsione di ripresa alla base della predetta valutazione. Nel senso che, questa ipotesi non deve arrecare danno altrui, se non essere utilizzata dall’impresa in modo che una volta dichiarata l’improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell’art. 161 co.6 da parte del Tribunale, potrà tornare a gestire autonomamente la sua azienda senza il controllo del commissario giudiziale.

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