FAQ • Lavoro e HR

De minimis o incremento occupazionale per il bonus “IO Lavoro”

Quali sono le regole per fruire dell’incentivo “IO Lavoro”?

L’incentivo “IO Lavoro” è fruito, alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:

a) previsioni del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della UE agli aiuti “de minimis” (se si superano i limiti stabiliti dalla UE sugli aiuti di stato in regime de minimis, l’Inps revoca l’incentivo, applicando le sanzioni civili di legge);

b) oltre i limiti previsti, alle condizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

Quanto all’ipotesi b), l’incentivo, in alternativa al de minimis, può essere fruito a certe condizioni, conformemente al Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651, ossia qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’articolo 32, par. 3, del Regolamento citato, o anche se l’incremento occupazionale netto non si è verificato perché il posto o i posti occupati si sono resi vacanti per: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa (e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale).

Ai sensi dell’art. 32, par. 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, come previsto dall’articolo 31, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 150/2015.

Infine, l’incentivo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014; il controllo del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato è affidato all’Inps.

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