FAQ • Vino e digitale

Il distacco del personale in rete

La nostra Cantina Sociale ha recentemente acquisito una srl agricola che ha la conduzione di vigneti e di una cantina di vinificazione. La srl agricola ha proprio personale in campagna ma nel periodo di vendemmia dovremo mandare nostro personale in cantina per la vinificazione. Come possiamo fare? Il contratto di rete può esserci di aiuto?

Nel vostro caso suggerisco di adottare l’istituto del distacco di cui all’art. 30, comma 4-ter, d. lgs. n. 276/2003: “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile”.

Per distacco si intende la messa a disposizione delle diverse aziende sottoscrittrici del contratto di rete di personale dipendente assunto da altra azienda appartenente alla medesima rete, per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa. Si definisce come “distaccante” il Datore di Lavoro e “distaccatario” l’Azienda presso la quale l’attività lavorativa sarà concretamente svolta.

Il distacco potrà essere completo, nel senso che per il periodo individuato il lavoratore svolgerà la sua attività esclusivamente presso l’Azienda distaccataria, oppure parziale, nel qual caso l’attività potrà essere svolta sia presso l’Azienda distaccante che presso la distaccataria nell’ambito delle stessa giornata (nel rispetto dei limiti di orario previsti dalla normativa) oppure a giorni o periodi alterni. 

Requisiti

1. interesse del distaccante: è automatico ex lege in forza della presenza del  contratto di rete;

2. temporaneità: la durata del distacco deve risultare concretamente funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante e pertanto in costanza di contratto di rete;

3. l’attività lavorativa determinata: il lavoratore distaccato non potrà essere addetto a prestazioni lavorative generiche, ma a quella determinata attività lavorativa che caratterizza e sostanzia l’interesse proprio del distaccante.

Adempimenti

Gli adempimenti relativi alla formalizzazione e comunicazione del distacco sono realizzati dalla società titolare del rapporto di lavoro del personale distaccato:

  1. Predisposizione della lettera di formalizzazione del distacco tra le Aziende
  2. Predisposizione della lettera da consegnare ai lavoratori interessati dal distacco
  3. Informare i lavoratori di volta in volta interessati al distacco;
  4. Effettuare comunicazione telematica al centro per l’impiego competente con il modello Unificato Lav nei termini di legge.
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