FAQ • Crisi di impresa

In che modo sono cambiate le soglie cui è connesso l’obbligo di segnalazione da parte degli enti pubblici qualificati e in particolar modo dell’Agenzia delle Entrate?

Il D.Lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 (decreto “correttivo”) ha modificato e integrato il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (CCII) intervenendo sull’art. 15 e sulle soglie cui è connesso l’obbligo di segnalazione da parte degli enti pubblici qualificati. In particolare cosa cambia con riferimento alla posizione dell’Agenzia delle Entrate?

Nella sua formulazione originaria, l’art.15 del D.Lgs.14/2019 stabiliva in capo agli enti pubblici qualificati l’obbligo di avvisare il debitore in presenza di un’esposizione debitoria rilevante, intendendo per tale, nello specifico caso dell’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla liquidazione periodica, almeno pari al 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a 25.000, 50.000 e 100.000 euro, rispettivamente per imprese con volume d’affari realizzato nell’anno precedente fino a 2.000.000, 10.000.000 e oltre 10.000.000 di euro.

Con il decreto correttivo del 26 ottobre 2020 è stato di fatto abbandonato il criterio percentuale/proporzionale, introducendo valori assoluti da considerare per fasce di volumi di affari. In base a tali modifiche, infatti, a partire dal 1° settembre 2021, l’obbligo di allerta “fiscale” esterna, da produrre nel termine di 60 giorni dall’invio della comunicazione di irregolarità, scatterà in presenza di un debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, non inferiore a 100.000, 500.000 e 1.000.000 di euro rispettivamente per imprese con volume d’affari, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, fino a 1.000.000, 10.000.000 e oltre 10.000.000 di euro.

In altre parole la soglia originaria di 25.000 euro è stata sostituita dalla soglia di 100.000, quella di euro 50.000 dalla soglia di euro 500.000 e quella di euro 100.000 dalla soglia di euro 1.000.000, riducendo quindi l’obbligo di segnalazione di allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate ai casi di evasione più eclatanti, producendo inevitabilmente delle conseguenze sul principio fondante la riforma volta all’individuazione e all’emersione anticipata della crisi.

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