FAQ • Crisi di impresa

La continuità aziendale minata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

Alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, quali potrebbero essere gli impatti sulla continuità aziendale, e di conseguenza sui bilanci dell’esercizio 2019?

Il presupposto della continuità aziendale rappresenta il pilastro su cui poggia la disciplina prevista dal nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. Non a caso, il d.lgs. 14/2019 impone stringenti obblighi di verifica continua, al fine di valutare la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante nei 12 mesi successivi rispetto alla chiusura del bilancio.

In ottemperanza all’OIC 11, infatti, la direzione aziendale sarà chiamata a valutare non solo le attività e le passività esistenti al 31 dicembre 2019, ma anche l’esistenza del presupposto di continuità aziendale nel 2020. Tuttavia, data la particolare situazione di emergenza sanitaria, si teme che dall’applicazione impeccabile di tali disposizioni, possa derivare una prospettiva di non continuità aziendale per l’intero Paese.

Alla luce di ciò, il legislatore – che al fine di agevolare le imprese ha già introdotto misure di differimento delle procedure di segnalazione all’Ocri – con il D.L. 18/2020 ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci per le società obbligate ad approvare il bilancio.

In particolare, l’art. 107 differisce al 30 giugno 2020 “il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020”. La ratio è quella di concedere alle società un lasso di tempo più ampio per finalizzare in Nota Integrativa le considerazioni sulla continuità aziendale, minata da un’incertezza generalizzata che rende difficoltoso fare previsioni prospettiche affidabili.

Concludendo, in uno scenario così descritto, appare chiara l’esigenza di contestualizzare le disposizioni dettate dal codice della crisi, adottando un processo di valutazione che associ l’ipotetica perdita di continuità aziendale alla straordinaria situazione di emergenza sanitaria, e dunque economica.

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