FAQ • Processo tributario telematico

La costituzione telematica del ricorrente

La norma sostanziale del processo tributario, che non è affatto interessata dal alcuna modifica derivante dall’avvento della telematica, statuisce che l’adempimento presso la Commissione Tributaria debba avvenire mediante deposito della copia dell’atto di opposizione, corredata delle prove dell’avvenuta notifica a controparte, e degli allegati richiamati in narrativa.

Dalla domanda sembra di evincere che ci si riferisca al corredo “minimale” per il deposito telematico: pertanto, in via generale per l’ottenimento del numero di iscrizione dell’atto nel relativo registro occorre depositare i file, già notificati all’ente impositore, del ricorso e della procura alla lite con l’aggiunta dei file concernenti le ricevute PEC attestanti il perfezionamento della notifica (Ricevuta di Accettazione – cd. RdAC – e la Ricevuta di Avvenuta Consegna – cd. RAC).


A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa

Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.

Link iscrizione multi rubrica