FAQ • Crisi di impresa

Nel Codice della crisi d’impresa, quali possono essere le conseguenze per un amministratore che non adotta sistemi organizzativi adeguati?

Quali sono le conseguenze per un amministratore che, in violazione dei propri doveri, non adotta sistemi organizzativi aziendali adeguati?

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già in vigore a partire dal 16 marzo 2019, ha avuto importanti ripercussioni sul ruolo degli amministratori, ed in particolare sulle loro responsabilità. Di fatti, il rinnovato art. 2086 del codice civile ha imposto in capo ad essi il dovere di adottare modelli organizzativi, amministrativi e contabili adeguati al fine di rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi che possano minare la continuità dell’impresa, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi. Si tratta di una normativa che assume oggi un ruolo fondamentale in quanto, la verifica dell’adeguatezza non avviene più solamente in fase di redazione del bilancio d’esercizio, ma costituisce un impegno che incombe stabilmente sugli amministratori che devono adottare iniziative sorrette da piani concretamente attuabili e raggiungibili, e non solamente ipotetici. La continuità dell’impresa infatti, deve essere tangibile e non unicamente previsionale o ideale.

La violazione di tali doveri, come disposto dal suddetto art. 2086 c.c., apre la strada anche alla denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. per le gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori. A confermarlo è anche la sentenza del Tribunale di Milano, sez. imprese B del 19 ottobre 2019 che, recependo la denuncia da parte dei collegi sindacali, ha disapprovato le iniziative intraprese dall’amministratore in quanto non sorrette da nessun piano industriale o da accordi di ristrutturazione dei debiti e quindi non concretamente dirette a risolvere lo stato di crisi delle aziende in questione. Pertanto, in caso di mancata adozione degli assetti organizzativi adeguati, oltre alle azioni di responsabilità che possono essere esercitate nei confronti degli amministratori, vi è un ulteriore istituto garantista per sindaci, revisori e soci, ovvero proprio la denuncia al tribunale.

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