FAQ • Crisi di impresa

Quali sono le novita’ introdotte dal “Decreto Liquidita’” in materia di Codice della Crisi e dell’Insolvenza?

Il “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23 del 2020, in G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020) ha prorogato al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza. Quali potrebbero essere gli effetti di tale proroga sugli obblighi previsti dal comma 2 dell’art.2086 relativamente alla necessità per le imprese di dotarsi di assetti organizzativi, istituzionali e contabili idonei a rilevare tempestivamente la crisi in un’ottica di preservazione della continuità aziendale?

Al fine di fornire sostegno alle imprese italiane, l’art.5 del Capo II del Decreto Liquidità è intervenuto sul Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza – che sarebbe dovuto entrare in vigore, secondo l’originale formulazione, il 15 agosto 2020 – prevedendone il differimento al 1° settembre 2021.

Rispetto al quesito posto occorre, però, fare una precisazione relativamente alla ratio di tale proroga.

Essa infatti non è da intendersi quale occasione per ritardare eventuali interventi per ciò che concerne la riorganizzazione degli assetti organizzativi e amministrativi; piuttosto, tale ritardo, deve essere inteso come l’opportunità per “metabolizzare” e uniformarsi a tutte le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza.

In un contesto di crisi “non fisiologica” come quella causata dall’emergenza COVID-19, sarebbe stato del tutto impossibile procedere ad una corretta e completa applicazione di quella che si configura come una riforma storica, che trova il suo fondamento proprio nel concetto di continuità aziendale, oggi minata da un contesto economico del tutto instabile all’interno del quale gli indicatori individuati per l’emersione della crisi non sarebbero stati assolutamente capaci di assolvere alla loro funzione, ovvero distinguere le imprese capaci di continuare la propria attività aziendale da quelle in default.

Si tratta quindi di norme finalizzate ad evitare effetti dannosi, in un’ottica di tutela e salvaguardia delle imprese che stanno subendo un periodo di inattività e di significativa riduzione delle funzioni aziendali, ma che non inficiano quelli che sono gli obblighi in capo alle imprese.

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