FAQ • Processo civile telematico

Posso depositare telematicamente un ricorso ex art. 612 c.p.c.?

Devo depositare un ricorso ex art. 612 c.p.c., ossia, un ricorso per esecuzione di obblighi di fare o non fare. Posso procedere telematicamente oppure il ricorso deve essere presentato solo in forma cartacea?

Nonostante alcune cancellerie dei nostri Tribunali richiedano il deposito telematico di qualsiasi atto di competenza del Giudice dell’Esecuzione, analizzando la normativa di riferimento si può facilmente evincere come tale deposito possa essere perfezionato solo con la classica modalità cartacea.

Come è noto, infatti, l’obbligatorietà del deposito telematico nelle procedure esecutive decorre, ex art. 16-bis comma 2 D.L. 179/2012 “successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione”, e non quindi – come nei procedimenti civili ordinari – dalla costituzione della parte in giudizio.

Posto che nei procedimenti ex art. 612 c.p.c. l’esecuzione inizierà solo a seguito dell’emanazione del provvedimento, da parte del Magistrato, con il quale si indicheranno le modalità di esecuzione dell’obbligo di fare o non fare, appare logico che il ricorso introduttivo verrà trasmesso in una fase in cui tale esecuzione non sarà ancora iniziata e quindi al di fuori dell’obbligo di deposito telematico.

Oltre a questo vi è da sottolineare come – secondo la maggiore dottrina – non sarebbe applicabile nemmeno il deposito “facoltativamente” telematico al ricorso in oggetto, posto che l’art. 16 comma 1bis del medesimo decreto 179/2012 prevede il deposito telematico facoltativo solo per i procedimenti “civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione” innanzi ai Tribunali e Corti d’Appello e non anche – quindi – per i procedimenti esecutivi.

Si precisa, comunque, che il deposito in formato digitale potrà essere effettuato presso i Tribunali che abbiano attivato la sperimentazione telematica su tutto il settore delle esecuzioni e – di conseguenza – indipendentemente dalle limitazioni e specificazioni dettate dal D.L. 179/2012.

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