FAQ • Processo civile telematico

Posso contestare il deposito stampa ricevute PEC?

Devo costituirmi in un giudizio civile all’interno del quale parte attrice, iscrivendo a ruolo cartaceamente, ha deposito delle stampe di un messaggio PEC e delle relative ricevute di accettazione e consegna. Posso contestare tale tipologia di deposito nonostante controparte abbia provveduto all’iscrizione a ruolo cartacea?

Certamente la tipologia di allegazione è contestabile.

Il fatto che controparte abbia optato per l’iscrizione a ruolo con modalità cartacee non fa venir meno il proprio onere di provare i fatti e le circostanze oggetto della citazione.

Orbene, delle semplici stampe di messaggi di posta elettronica non assolvono pienamente tale onere probatorio: in primis perché diviene impossibile legare le ricevute PEC di accettazione e consegna al messaggio di posta cui si riferiscono, ciò poiché manca la congiunzione diretta fra messaggio e allegato che è invece presente nel documento originale, in seconda istanza perché non è possibile accertare dalla mera stampa cartacea se tali documenti siano stati in qualche modo alterati.

Si ricorda, su quest’ultimo punto, che i file EML o MSG delle PEC sono dotati della sottoscrizione digitale del provider di posta elettronica, e che tale firma digitale – qualora rimanga valida ed integra – garantisce l’immodificabilità sia delle ricevute che del relativo messaggio di posta.

Nel caso di specie, quindi, si consiglia di disconoscere i documenti in parola, onerando conseguentemente controparte del deposito dei documenti digitali originali.

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