FAQ • Lavoro e HR

Possono fruire dell’esonero i datori “collegati”?

Il datore che assume, con assetti proprietari coincidenti con il precedente datore di lavoro o con società da lui controllate o a lui collegate, può fruire dell'esonero contributivo del 50%?

No. L’art. 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015, dispone espressamente che, per fruire dell’esonero del 50% per i beneficiari dell’assegno di ricollocazione CIGS, il datore che assume non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro, con società da lui controllate o a lui collegate ex art. 2359 cod. civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo soggetto. L’art. 2359 cod. civ. dispone che sono considerate società controllate quelle:

1) in cui un’altra società ha la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) in cui un’altra società ha voti sufficienti per un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

3) che sono sotto influenza dominante di un’altra società per particolari vincoli contrattuali.

Per l’applicazione dei nn. 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate o fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Infine, sono collegate le società su cui un’altra esercita un’influenza notevole, ossia quando nella assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti, o 1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Link iscrizione multi rubrica