FAQ • Processo civile telematico

Quale ricevuta PEC identifica il momento dell’avvenuto deposito telematico?

Ho depositato telematicamente una memoria 183 II comma c.p.c. in un procedimento civile. Nonostante normalmente la terza e la quarta PEC arrivino in tempi brevi, sono oramai alcuni giorni che aspetto la ricezione di queste mail. Il mio deposito, posto che ho provveduto all’invio l’ultimo giorno utile, può dirsi comunque tempestivo?

La così detta “terza PEC” di ricevuta, che viene generata nel momento in cui il provider PEC del Ministero della Giustizia (nel caso di specie Telecom) trasferisce il messaggio di posta certificata al Sistema Giustizia, non è da tenersi in considerazione ai fini della datazione del deposito telematico. Posto, infatti, che eventuali disservizi dovuti al fermo dei sistemi ministeriali potrebbero generare gravi ritardi nella generazione e nell’inoltro del messaggio de quo, il legislatore ha preferito far riferimento alla seconda PEC – ossia quella di consegna – per l’individuazione del momento effettivo in cui il deposito telematico possa dirsi avvenuto.

In tal senso,  l’art. 16bis comma 7 D.L. 179/2012, individua con certezza il momento effettivo del deposito, statuendo che: “Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”. Ciò posto, qualora la nostra busta telematica – a seguito della risoluzione dei problemi tecnici sui sistemi ministeriali – generasse una terza e quarta PEC positive, nulla questio; ed invece, nel caso in cui ricevessimo un messaggio di mancata accettazione o di rifiuto della busta, potremmo sempre richiedere una rimessione in termini sulla base del disposto dell’articolo appena citato.

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