FAQ • Processo civile telematico

Quale tipologia di busta telematica per il deposito note?

All’interno di una procedura di mia competenza, il Giudice ha disposto la trattazione scritta della causa, con conseguente obbligo di deposito telematico di note scritte.
Quale tipologia di busta telematica devo scegliere per perfezionare tale deposito?

Come è noto, la recente emergenza COVID-19 ha portato all’emanazione del D.L. 18/2020 (recentemente convertito in Legge con modificazioni) e, in particolare, all’introduzione dell’art. 83 comma 7 lettera h) di detto decreto, con il quale si prevede espressamente che il Giudice possa disporre “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento”

La tipologia di busta telematica da utilizzare per la trasmissione di tali note scritte, rappresenta – in realtà – un problema che si presa a una pluralità di soluzioni, nel senso che esistono più tipologie (con denominazioni spesso alternative) di buste idonee all’invio di questa tipologia di note.

In linea generale, dunque, qualora l’udienza ricada per la precisazione delle conclusioni, potremo utilizzare gli schemi atti denominati (a seconda del redattore utilizzato): “precisazione delle conclusioni” oppure “foglio di conclusioni”; in tutti gli altri casi, invece, potremo alternativamente scegliere gli schemi “memoria generica” (o come riportato in alcuni redattori “atto generico”) oppure “atto non codificato”.

Tutte queste tipologie di schemi sono volte a permettere il deposito di atti che non abbiano una specifica collocazione codicistica e sono, pertanto, i più idonei a perfezionare la trasmissione di questa tipologia di atti.

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